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Conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' conferita al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, per l'anno 1980, la somma di lire 20 miliardi.
La somma sopraindicata sara' destinata dall'EFIM a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati.

Art. 2.


Il conferimento, ai sensi del precedente articolo 1, al fondo di dotazione dell'EFIM ha luogo mediante attribuzione all'Ente stesso di titoli del Tesoro.
A tal fine, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli del Tesoro - le cui caratteristiche saranno stabilite dal Ministro stesso con proprio decreto - previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del Ministero delle partecipazioni statali, del corrispondente importo.
Il Ministro delle partecipazioni statali provvede alla consegna di detti titoli all'EFIM.

Art. 3.


All'onere di lire 20 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Ventimiglia, addi' 26 dicembre 1981
PERTINI SPADOLINI - DE MICHELIS Visto, il Guardasigilli: DARIDA