N NORME. red.it

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 21.

Riscatto servizio


Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge puo' chiedere, entro il termine perentorio di un anno dalla data stessa, il riscatto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di servizio, debitamente accertati dall'Amministrazione, prestati in qualita' di ex coadiutore di agenzia postelegrafonica.
A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 14, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dietro contemporaneo recupero dei contributi versati all'INPS.