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Norme modificative della legge 15 giugno 1978, n. 279, concernente le societa' gia' inquadrate nel gruppo EGAM.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1978, n. 279, e' sostituito dal seguente:
"Il comitato di liquidazione, titolare delle partecipazioni medesime, e' abilitato ad alienarle, in tutto o in parte, a valore di mercato, procedendo, ove occorra per la salvaguardia dell'occupazione, alla ricapitalizzazione delle societa' non ancora alienate, con imputazione ai fondi di cui alla presente legge, previa intesa con gli enti mandatari ed autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali".
Il terzo comma del medesimo articolo 4 e' soppresso.

Art. 2.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1981
PERTINI SPADOLINI - DE MICHELIS - LA MALFA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA