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Norme in materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varieta' vegetali.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico



Per i fini previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 531, i compensi di cui all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Detto versamento va effettuato a cura dei richiedenti l'iscrizione nei registri di nuove varieta' vegetali entro il termine del 31 agosto di ciascun anno per le varieta' di specie a semina autunnale ed entro il 31 dicembre di ciascun anno per le varieta' di specie a semina primaverile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1981
PERTINI SPADOLINI - BARTOLOMEI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA