N NORME. red.it

Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 ))

Art. 2.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 ))

Art. 3.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 ))

Art. 4.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 ))

Art. 5.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 ))

Art. 6.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 ))

Art. 7.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 ))

Art. 8.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 ))

Art. 9.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 ))

Art. 10.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 ))

Art. 11.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 ))

Art. 12.

Premi di incentivazione


I capitoli speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare la esecuzione dei lavori.

Art. 13.

((IL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 HA RIPROPOSTO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO ))

Art. 14.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 ))

Art. 15.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 ))

Art. 16.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 ))

Art. 17.

Ricorsi in materia di revisione prezzi


Ai ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, non si applicano l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e l'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Scaduto il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, il ricorrente puo' dichiarare, nei successivi sessanta giorni, alla autorita' adita di volersi avvalere della facolta' di attendere l'emissione del parere di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, prima dell'eventuale audizione del giudice amministrativo. ((1))
((L'amministrazione a cui il parere e' rivolto deve provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso. Il silenzio dell'amministrazione, decorso tale termine, equivale a provvedimento conforme al parere)).
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 8 ottobre 1984, n. 687 ha disposto che il presente articolo "laddove dispone, nei confronti dei ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, l'inapplicabilita', oltre che dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, anche dell'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve intendersi nel senso che quest'ultimo richiamo e' riferito all'articolo 20 della medesima legge 6 dicembre 1971, n. 1034".
Capo II
DISPOSIZIONI PER L'ANAS

Art. 18.

Pareri degli organi consultivi


I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera d), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 5 miliardi ed a 3 miliardi di lire.
I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente ad 1 miliardo e 5 miliardi di lire ed a 1 miliardo e 3 miliardi di lire.
Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di competenza dell'ANAS fino all'importo di lire 1 miliardo si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.
E' elevato a lire 1 miliardo il limite di importo di cui al primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successivamente sostituito dall'articolo 33 della legge 3 gennaio 1978, numero 1.
Sulle vertenze di cui agli articoli 14, lettera g), e 17, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, non occorre sentire il parere del Consiglio di Stato, gia' sospeso anche per le vertenze stesse dall'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.
Il disposto dell'articolo 5-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applica anche all'acquisto da parte dell'ANAS di mezzi sgombraneve, autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio prodotti dall'industria nazionale.

Art. 19.

Determinazione e approvazione dell'indennita' di esproprio


Nelle procedure espropriative di competenza dell'ANAS, la rappresentanza dell'amministrazione per la determinazione concordata dell'indennita' e' conferita all'ingegnere capo ad esaurimento o aggiunto investito delle attribuzioni di cui all'articolo 31, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
L'approvazione della stessa indennita' concordata compete al dirigente del compartimento o ufficio speciale equiparato, il quale potra' altresi' disporre il pagamento diretto, previa apertura di credito a proprio favore, in deroga alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Snellimento di procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64


Al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico in applicazione delle norme di cui al capo 111 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le regioni possono definire, con legge, modalita' di controllo successivo anche con metodi a campione; in tal caso, possono prevedere che l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio dei lavori. Per l'osservanza delle norme sismiche, resta ferma la responsabilita' del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore.
Le regioni emanano altresi' norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, nonche' sui criteri per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico.
Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente comma, restano vigenti le norme di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 21.

Indagini geologiche


E' prorogato di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il termine di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 21 gennaio 1981, emanato in applicazione dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 22.

Entrata in vigore


La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 1981
PERTINI SPADOLINI - NICOLAZZI Visto, il Guardasigilli: DARIDA