Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13))
Art. 2.
Ad integrazione della legge 8 agosto 1980, n. 422, ed in riferimento alle ultime elezioni che in ciascuna regione a statuto speciale hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della predetta legge, i partiti politici hanno diritto ad un contributo finanziario a carico dello Stato nella misura globale di cinque miliardi di lire.
Hanno diritto al contributo i partiti che, almeno in una regione, abbiano avuto un proprio candidato eletto.
Nell'ambito della misura globale il contributo per le singole regioni viene determinato proporzionalmente in base al numero dei votanti.
Art. 3.
Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1 gennaio 1981 la stessa somma e' fissata in lire 82.886 milioni annui.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)).
Sono abrogati l'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' gli articoli 285 e 286 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 32.630 milioni per l'anno 1980 e in lire 37.886 milioni per gli anni 1981 e 1982, si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonche' a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.
Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della stessa legge e' decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.
Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro ((tremila)), sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.(4)(7)(8)
Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione e' posto a carico del solo soggetto che li percepisce.
L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.
Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero e' punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2.
L'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' abrogato. (1)
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 gennaio 1982, n. 22 ha disposto (con l'art. 2) che: "L'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, ha efficacia, per quanto attiene alle prescrizioni relative ai bilanci finanziari consuntivi dei partiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982. Per i bilanci finanziari consuntivi dei partiti relativi all'anno 1981, continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195."
La L. 27 gennaio 1982, n. 22 ha disposto (con l'art. 2) che: "L'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, ha efficacia, per quanto attiene alle prescrizioni relative ai bilanci finanziari consuntivi dei partiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982. Per i bilanci finanziari consuntivi dei partiti relativi all'anno 1981, continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195."
AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 1 marzo 1994, (in G.U. 7/3/1994, n. 54), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma di L. 5.000.000, indicata all'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, rivalutata all'anno 1993, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, e' aggiornata in L. 10.175.000".
Il Decreto 1 marzo 1994, (in G.U. 7/3/1994, n. 54), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma di L. 5.000.000, indicata all'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, rivalutata all'anno 1993, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, e' aggiornata in L. 10.175.000".
AGGIORNAMENTO (7)
Il Decreto 26 febbraio 1998, (in G.U. 09/03/1998, n. 56), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma indicata all'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e' ulteriormente rivalutata all'anno 1997, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi praticati dai grossisti, da L. 11.653.427,500 a L. 12.104.415,144".
Il Decreto 26 febbraio 1998, (in G.U. 09/03/1998, n. 56), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma indicata all'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e' ulteriormente rivalutata all'anno 1997, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi praticati dai grossisti, da L. 11.653.427,500 a L. 12.104.415,144".
AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 23 febbraio 2001, (in G.U. 14/03/2001, n. 61), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma indicata all'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e' ulteriormente rivalutata all'anno 2000, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, da L. 12.104.415,144 a L.
12.806.471,222".
Il Decreto 23 febbraio 2001, (in G.U. 14/03/2001, n. 61), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma indicata all'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e' ulteriormente rivalutata all'anno 2000, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, da L. 12.104.415,144 a L.
12.806.471,222".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 novembre 1981
PERTINI SPADOLINI - ANDREATTA - LA MALFA - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA