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Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al registro delle ditte presso le camere di commercio.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Tutti i termini indicati dalle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte, sono unificati in giorni trenta.
Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di tale iscrizione.
L'importo delle sanzioni amministrative, da applicarsi ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in caso di mancato adempimento nella presentazione delle denunce, e' stabilito nella misura fissa di L. 60.000. ((1))
AGGIORNAMENTO(1)

Il D.L. 28 agosto 1987, n. 357, convertito, senza modificazioni, dalla L. 26 ottobre 1987, n. 435, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "L'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 4 novembre 1981, n. 630, e' elevato a L. 300.000, ed e' ridotto a L. 60.000 quando l'adempimento nella presentazione delle denunce avviene entro trenta giorni dai termini fissati."

Art. 2.



Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei settori economici interessati, norme dirette a:
semplificare ed unificare, su tutto il territorio della Repubblica, le procedure e la documentazione per i vari adempimenti previsti dall'articolo precedente;
individuare procedure idonee ad evitare moltiplicazioni di adempimenti per lo stesso atto o fatto in caso di imprese aventi filiali, succursali o simili nel territorio di diverse province;
chiarire, in relazione alle varie fattispecie, l'evento preciso dal cui verificarsi decorrono i termini per le denunce o comunicazioni prescritte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 1981
PERTINI SPADOLINI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: DARIDA