Partecipazione italiana alla VI ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (I.D.A.).
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.
Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di dollari USA 462 milioni, pari a lire 377.223.000.000, al tasso di cambio di lire 816,500 per un dollaro, quotazione del Fondo monetario alla data del 5 ottobre 1979, da versare in quattro rate annuali a partire dal 1981.
Il versamento della prima e della seconda rata potra' essere effettuato dall'Italia anche nelle more dell'adesione degli altri Stati membri alla cennata VI ricostituzione delle risorse dell'IDA.
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 94 miliardi 305.750.000 per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 1981
PERTINI SPADOLINI - ANDREATTA - COLOMBO - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: DARIDA