N NORME. red.it

Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.



All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze didattico-scientifiche, la facolta', con delibera adottata in conformita' a criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, puo' procedere alla chiamata dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente articolo, ancorche' non siano previste dal relativo statuto. In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente della Repubblica sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione".

Art. 2.


Gli incaricati stabilizzati in servizio presso l'Universita' italiana per stranieri di Perugia che conseguano il giudizio di idoneita' di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere inquadrati, con il loro consenso e su chiamata dell'Universita' stessa, quali professori associati presso l'Universita' italiana per stranieri di Perugia.

Art. 3.


I docenti dei gruppi di conversazione dell'Universita' italiana per stranieri di Perugia, ancorche' di madre lingua italiana, sono equiparati ai lettori di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 54; ai fini dell'inquadramento mediante giudizio di idoneita' nel ruolo dei ricercatori universitari, di cui all'articolo 58, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono assegnati all'Universita' italiana per stranieri di Perugia e non possono essere trasferiti ad altra universita'.

Art. 4.


L'Universita' italiana per stranieri di Perugia, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedera' a predisporre le modifiche statutarie che si rendessero necessarie per l'attuazione dei precedenti articoli 2 e 3.

Art. 5.


Il servizio prestato dai professori universitari che abbiano conseguito la nomina ad ordinario, quali docenti di un corso di ricerca presso l'Istituto nazionale di alta matematica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 maggio 1976, n. 257, e' considerato valido agli effetti della carriera e del trattamento economico, e viene computato quale servizio ordinario ai fini dell'autorizzazione a dedicarsi periodicamente ad esclusiva attivita' di ricerca scientifica di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 6.


Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'opzione deve essere esercitata entro il 30 settembre 1982 e produce effetto fino alla conclusione dell'anno accademico nel corso del quale lo stato di aspettativa sia cessato. Entro un mese da tale cessazione l'opzione deve essere nuovamente esercitata.
Le opzioni gia' effettuate per il regime a tempo pieno o a tempo definito per l'anno accademico 1981-82, dai professori che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere modificate, con validita' limitata a tale anno accademico, entro il 31 ottobre 1981.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data in Ancona, addi' 30 ottobre 1981
PERTINI SPADOLINI - BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA