Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973, con protocollo aggiuntivo e scambio di note firmati a Roma il 31 gennaio 1979.
Art. 21
Articolo 21.
Redditi non espressamente menzionati
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
Redditi non espressamente menzionati
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.