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Ulteriore proroga dei termini per la ultimazione delle espropriazioni e delle opere di cui all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251.

Articolo unico


Le opere per la costruzione di un primo nucleo portuale completo e funzionale, contemplate nell'aggiornamento del piano regolatore generale del porto di Genova-Voltri in data 5 novembre 1968, approvato dal Ministero dei lavori pubblici con decreto 25 ottobre 1969, n. 2904, e previste nel relativo progetto di massima in data 8 agosto 1969 e 5 giugno 1970, approvato dal consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 14 maggio 1976, con voto n. 443/444, sono dichiarate di pubblica utilita' indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge, e la loro esecuzione e' demandata al Consorzio autonomo del porto di Genova ai sensi della legge 20 dicembre 1967, n. 1251.
I termini, rispettivamente, di 6 e 15 anni, previsti dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251, e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 928, per condurre a termine le espropriazioni necessarie all'attuazione del piano regolatore generale e per la costruzione delle opere di ampliamento, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.