Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, concernente differimento del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennita' di espropriazione.
Preambolo
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La camera dei PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 23 luglio 1981, n. 396, concernente differimento del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennita' di espropriazione, e' convertito in legge con la seguente modificazione:
All'articolo 1, le parole "16 agosto 1982" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1982". ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15-19 luglio 1983, n.223 (in
G.U. 1a s.s. 27/07/1983, n. 205) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della presente legge.
La Corte Costituzionale, con sentenza 15-19 luglio 1983, n.223 (in
G.U. 1a s.s. 27/07/1983, n. 205) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 settembre 1981
PERTINI SPADOLINI - NICOLAZZI Visto, il Guardasigilli: DARIDA