Riordinamento delle indennita' spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilita' di vigilanza e custodia sui detenuti, e' estesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennita' per i servizi d'istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.
La suddetta indennita' non e' cumulabile con l'indennita' d'impiego operativo di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, ed e' corrisposta limitatamente al periodo di effettivo servizio prestato per la diretta vigilanza e custodia sui detenuti. E' facolta' dell'ufficiale, del sottufficiale e del militare di truppa in ferma volontaria o rafferma scegliere fra le due indennita' quella piu' favorevole.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennita' di cui al primo comma, per coloro che cessano dal servizio, e' pensionabile sino all'importo massimo previsto per l'indennita' di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2.
Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilita' di vigilanza e custodia sui detenuti, e' attribuita a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge una indennita' di L. 2.600 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.
La suddetta indennita' e' elevata a L. 3.600 nelle giornate festive e nei turni di servizio, di durata non inferiore a due ore, compresi tra le ore ventidue e le ore sei.
L'indennita' di cui al presente articolo non e' pensionabile.
Art. 3.
Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e militari di truppa di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono scelti previo accertamento psico-fisico delle attitudini e dopo specifici corsi di preparazione della durata non inferiore a due mesi.
Art. 4.
Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilita' di vigilanza e custodia sui detenuti, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, l'indennita' e' corrisposta nella misura di cui al precedente articolo 2.
Art. 5.
L'indennita' militare speciale di cui all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e il soprassoldo giornaliero di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579, sono soppressi.
La legge 9 novembre 1950, n. 978, e' abrogata.
Art. 6.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in ragione d'anno in lire 664 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1981, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 10 agosto 1981
PERTINI SPADOLINI - LAGORIO - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA