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Integrazione alla legge 5 giugno 1974, n. 283, recante provvedimenti in favore dei sinistrati della citta' di Agrigento colpiti dal movimento franoso del 19 luglio 1966.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico


Ai proprietari di unita' immobiliari, dichiarate inagibili a seguito della frana del 19 luglio 1966, non comprese entro il perimetro del rione Addolorata e ricadenti nelle zone della citta' di Agrigento fatte sgomberare a seguito delle ordinanze sindacali del 23 e 27 luglio 1966, nonche' della ulteriore ordinanza sindacale n. 29 del 4 febbraio 1967, e' ceduto in proprieta' gratuita, secondo quanto stabilito dalla lettera b) dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica ai medesimi assegnato dalla commissione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, previa cessione gratuita al patrimonio del comune di Agrigento dell'immobile dichiarato inagibile o dell'area su cui insisteva l'immobile demolito.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 6 agosto 1981
PERTINI SPADOLINI - NICOLAZZI Visto, il Guardasigilli: DARIDA