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Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979.

Art. 20

ARTICOLO 20.

1. Successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra', una volta consultate le Parti contraenti, invitare ad aderire alla Convenzione qualsiasi Stato non membro del Consiglio che, invitato a sottoscriverla conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, non l'abbia ancora fatto, e qualsiasi altro Stato non membro.
2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.