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Particolari indennita' in favore di talune categorie di personale dipendente dalla Direzione generale dell'aviazione civile.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione e modificazione della legge 6 dicembre 1965, n. 1441

A decorrere dal 1 luglio 1980 l'importo dell'indennita' prevista dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1441, sara' corrisposto, anche al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, nella misura di L. 3.000 giornaliere lorde.
Per il personale obbligato ad effettuare turni di servizio di durata superiore a quella normale, l'indennita' giornaliera e' rapportata ad un sesto del normale orario di lavoro settimanale e puo' essere corrisposta per non piu' di sei giorni alla settimana.

Art. 2.

Reperibilita'


Al fine di soddisfare le esigenze del traffico aereo il personale della Direzione generale dell'aviazione civile, anche con qualifiche dirigenziali, inquadrato nel ruolo dei direttori di aeroporto puo' essere incluso in appositi turni di reperibilita' per non meno di sette e per non piu' di quindici giorni al mese.
Per ogni giornata di reperibilita' e' corrisposta agli interessati una indennita' di L. 6.000 lorde.
Con decreto del Ministro dei trasporti sara' disciplinato l'obbligo della reperibilita'.

Art. 3.

Attivita' di volo


Al personale dei ruoli della Direzione generale dell'aviazione civile, compreso quello inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, che svolga, a bordo di aeromobili in volo, i compiti istituzionali specificati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1979, n. 825, e' corrisposta una indennita' oraria di L. 6.000 lorde.

Art. 4.

Onere finanziario


All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 550 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il predetto anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il "Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri".
All'onere per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 1.100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 5 agosto 1981
PERTINI SPADOLINI - BALZAMO LA MALFA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA