Partecipazione italiana alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di 76.200.000 dollari USA, pari a L. 65.099.946.000, da corrispondersi in quattro rate uguali annuali, a partire dal 1980.
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1980 e 1981 si provvede rispettivamente mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 5 agosto 1981
PERTINI SPADOLINI - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: DARIDA