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Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza.

Art. 1.


Il terzo e il quarto comma dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono sostituiti dai seguenti:
"La commissione per il concorso concernente il reclutamento del maresciallo maggiore carica speciale, vicedirettore, e' composta da:
a) un colonnello della Guardia di finanza, presidente;
b) un insegnante di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, membro;
c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;
d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.
Le commissioni per i concorsi concernenti il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti sono composte da:
1) un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;
2) un professore di Conservatorio di Stato o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
3) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;
4) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto".