Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'accordo Italo-Jugoslavo contro l'inquinamento delle acque del mare Adriatico.
Art. 2.
L'esecuzione delle ricerche e degli studi di cui all'articolo precedente puo' essere affidata, mediante apposite convenzioni, anche a soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato.
Le predette convenzioni sono stipulate e approvate dal Ministero degli affari esteri.