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Provvedimento per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' disposto a favore della soprintendenza archeologica delle province di Napoli e Caserta un finanziamento straordinario di lire 10 miliardi, a completamento delle opere in corso di cui alla legge 12 aprile 1976, n. 216, nonche' per interventi ulteriori di cui ai successivi articoli, nell'antica Pompei e suo territorio, anche al fine di avviare un processo di organica sistemazione, tutela e valorizzazione di tutto il patrimonio archeologico dell'area vesuviana.

Art. 2.


Il finanziamento straordinario oggetto della presente legge e' destinato:
a) al proseguimento e potenziamento dell'opera di restauro delle strutture architettoniche, delle decorazioni e degli oggetti mobili e alla protezione dei medesimi;
b) all'esecuzione di scavi e saggi che siano funzionali alla tutela e alla migliore conoscenza del comprensorio archeologico e all'ampliamento del medesimo;
c) alla sistemazione dell'Antiquarium ed alla realizzazione di ulteriori strutture espositive negli scavi di Pompei e nel Museo archeologico nazionale di Napoli;
d) alla realizzazione di nuovi programmi di opere accessorie in completamento e prosecuzione di quelli gia' avviati per gli effetti della citata legge 12 aprile 1976, n. 216, concernenti la tutela e la sicurezza dei monumenti;
e) agli oneri per acquisti, espropri e acquisizioni per prelazione di beni mobili e immobili di interesse archeologico.
Nelle spese di cui al presente articolo vanno inclusi eventuali oneri tecnici di consulenza, progettazione e direzione dei lavori.

Art. 3.


A carico dell'intero finanziamento oggetto della presente legge e' altresi' prevista, fino alla concorrenza del 5 per cento, la spesa per:
a) interventi scientifici, sperimentali e specialistici da eseguirsi in collaborazione con universita' italiane o straniere, agenzie specializzate, enti culturali o studiosi singoli;
b) iniziative didattiche o divulgative da condursi in collaborazione con i distretti scolastici o con gli enti locali;
c) pubblicazione di relazioni e rapporti su opere e interventi eseguiti col finanziamento di cui alla presente legge.

Art. 4.


Possono essere previste, altresi', le spese per le attrezzature, anche espositive, e per i servizi occorrenti alla realizzazione delle opere di cui alla presente legge.

Art. 5.


L'autorizzazione complessiva di spesa di cui all'articolo 1 viene ripartita in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.
All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma straordinario per l'acquisizione di beni artistici e culturali di eccezionale interesse".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1981
PERTINI SPADOLINI - SCOTTI - BODRATO - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: DARIDA