Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.
Art. 7.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1980 e successivi si fara' fronte mediante le autorizzazioni di spesa recate dalla legge 31 marzo 1976, n. 124.
All'onere derivante per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando l'accantonamento della voce "Norme per l'attuazione delle direttive CEE".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.