Integrazione dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la validita' delle domande di riconoscimento delle qualifiche partigiane.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico
Le domande per il riconoscimento delle qualifiche partigiane pervenute alla competente commissione entro il 31 dicembre 1979 sono considerate inoltrate nei termini.
La commissione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, fara' luogo alle concessioni soltanto ove l'appartenenza dei richiedenti a formazioni partigiane sia comprovata da documentazione acquisita agli atti in data non posteriore al 30 giugno 1948.
Sono convalidati i riconoscimenti concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge nel rispetto della condizione posta dal comma precedente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 maggio 1981
PERTINI FORLANI - ROGNONI - LAGORIO - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA