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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Tunisi il 16 maggio 1979.

Art. 2

Articolo 2.
(Imposte considerate)

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
b) per quanto concerne la Tunisia:
1) l'imposta di patente (l'impot de la patente);
2) l'imposta sugli utili derivanti da professioni non commerciali (l'impot sur les benefices des professions non commerciales);
3) l'imposta sugli stipendi e salari (l'impot sur les traitements et salaires);
4) l'imposta agricola (l'impot agricole);
5) l'imposta sul reddito dei valori mobiliari (l'impot sur le revenu des Valeurs Mobilieres);
6) l'imposta sul reddito derivante da crediti, depositi, cauzioni e conti correnti (I.R.C.) (l'impot sur le revenu des creances, depots, cautionnements et comptes courants)
7) le tasse prelevate dagli enti locali (les taxes percues par les collectivites locales);
8) il contributo personale di Stato (la contribution personnelle d'Etat) (qui di seguito indicate quali "imposta tunisina").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.