Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Tunisi il 16 maggio 1979.
Art. 2
Articolo 2.
(Imposte considerate)
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
b) per quanto concerne la Tunisia:
1) l'imposta di patente (l'impot de la patente);
2) l'imposta sugli utili derivanti da professioni non commerciali (l'impot sur les benefices des professions non commerciales);
3) l'imposta sugli stipendi e salari (l'impot sur les traitements et salaires);
4) l'imposta agricola (l'impot agricole);
5) l'imposta sul reddito dei valori mobiliari (l'impot sur le revenu des Valeurs Mobilieres);
6) l'imposta sul reddito derivante da crediti, depositi, cauzioni e conti correnti (I.R.C.) (l'impot sur le revenu des creances, depots, cautionnements et comptes courants)
7) le tasse prelevate dagli enti locali (les taxes percues par les collectivites locales);
8) il contributo personale di Stato (la contribution personnelle d'Etat) (qui di seguito indicate quali "imposta tunisina").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
(Imposte considerate)
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
b) per quanto concerne la Tunisia:
1) l'imposta di patente (l'impot de la patente);
2) l'imposta sugli utili derivanti da professioni non commerciali (l'impot sur les benefices des professions non commerciales);
3) l'imposta sugli stipendi e salari (l'impot sur les traitements et salaires);
4) l'imposta agricola (l'impot agricole);
5) l'imposta sul reddito dei valori mobiliari (l'impot sur le revenu des Valeurs Mobilieres);
6) l'imposta sul reddito derivante da crediti, depositi, cauzioni e conti correnti (I.R.C.) (l'impot sur le revenu des creances, depots, cautionnements et comptes courants)
7) le tasse prelevate dagli enti locali (les taxes percues par les collectivites locales);
8) il contributo personale di Stato (la contribution personnelle d'Etat) (qui di seguito indicate quali "imposta tunisina").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.