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Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunita' dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti (INTELSAT), adottato a Washington il 19 maggio 1978.

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.

PROTOCOLLO RELATIVO

AI PRIVILEGI, ESENZIONI ED IMMUNITA D'INTELSAT

PREAMBOLO

Gli Stati Parti del presente Protocollo,
Considerando che il paragrafo (c) dell'articolo XV dell'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT) dispone che ogni Parte, ivi compresa la Parte sul cui territorio e' situata la sede di INTELSAT, accorda i privilegi, le esenzioni e le immunita' necessari;
Considerando che l'INTELSAT ha concluso con il Governo degli Stati Uniti d'America un Accordo di sede che e' entrato in vigore il 24 novembre 1976;
Considerando che il paragrafo (c) dell'articolo XV dell'Accordo relativo all'INTELSAT prevede la conclusione tra le Parti, diverse da quella sul cui territorio e' situata la sede di INTELSAT, di un Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunita';
Affermando che scopo dei privilegi, esenzioni ed immunita' coperti dal presente Protocollo e' di assicurare l'esercizio efficace delle funzioni dell'INTELSAT;
HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:
a) il termine "Accordo" designa l'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite "INTELSAT", ivi compresi i suoi allegati, aperto alla firma dei governi a Washington, il 20 agosto 1971;
b) il termine "Accordo operativo" indica l'Accordo, ivi compreso il suo allegato, aperto il 20 agosto 1971 a Washington, alla firma dei governi o degli organismi di telecomunicazioni designati dai governi;
c) il termine "Accordi d'INTELSAT" designa l'Accordo e l'Accordo operativo di cui ai precedenti paragrafi a) e b);
d) il termine "Parte dell'INTELSAT" designa uno Stato nei cui confronti l'Accordo sia in vigore;
e) il termine "firmatario di INTELSAT" designa una Parte del l'INTELSAT, o l'organismo di telecomunicazioni designato da una Parte dell'INTELSAT, nei cui confronti sia in vigore l'Accordo operativo;
f) il termine "Parte contraente" designa una parte dell'INTELSAT nei cui confronti sia entrato in vigore il presente Protocollo;
g) l'espressione "membri del personale d'INTELSAT" designa il direttore generale e i membri del personale dell'organo esecutivo nominati a titolo permanente o per una determinata durata di almeno un anno e che esercitino la loro attivita' a tempo pieno in seno alla Organizzazione, diversi dalle persone impiegate nel servizio interno dell'Organizzazione;
h) il termine "rappresentanti delle Parti" designa i rappresentanti delle Parti dell'INTELSAT e in ogni caso designa i capi delegazione, i loro supplenti e i consulenti;
i) il termine "rappresentanti dei firmatari" designa i rappresentanti dei firmatari d'INTELSAT e in ogni caso designa i capi delegazione, i loro supplenti e i consulenti;
j) il termine "beni" comprende ogni elemento, quale ne sia la natura, nei cui confronti possa essere esercitato un diritto di proprieta', nonche' ogni diritto contrattuale;
k) il termine "archivi" comprende tutti i registri, corrispondenza, documenti, manoscritti, fotografie, films, registrazioni ottiche e magnetiche appartenenti all'INTELSAT o da essa detenuti.