Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.
Art. 2.
Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, cosi' come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.
Art. 3.
La presente legge si applica anche alle elezioni regionali, provinciali e comunali dell'8 e 9 giugno 1980.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 aprile 1981
PERTINI FORLANI Visto, il Guardasigilli: SARTI