Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il terzo comma dell'articolo 162 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194".
Art. 2.
L'autorizzazione del giudice e' prevista soltanto per il mutamento, dopo la celebrazione del matrimonio, di convenzioni matrimoniali stipulate per atto pubblico prima dell'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 1981
PERTINI FORLANI - SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI