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Norme per lo svolgimento delle elezioni amministrative della primavera 1981.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali che, a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 3, devono aver luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno 1981, possono essere effettuate anche in una data successiva e comunque non oltre il 30 giugno 1981.

Art. 2.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 aprile 1981
PERTINI FORLANI - ROGNONI Visto, il Guardasigilli: SARTI