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Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

Finanziamento delle comunita' montane


I fondi destinati al perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono previsti nella legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e costituiscono, con riferimento alla quota prevista per le singole regioni dalla tabella A allegata alla presente legge, contributo speciale ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Le quote percentuali della tabella A sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'articolo 68-ter dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per il Mezzogiorno dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
((La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorche' i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente)).
Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e' abrogato.

Art. 2.

Ripartizione di fondi tra le comunita' montane


Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del disposto di cui all'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, provvedono a determinare nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori montani integrando e coordinando i finanziamenti, di cui alla presente legge, con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali e regionali.

Art. 3.

Espropri


Gli espropri di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e quelli resi necessari per l'attuazione del piano di sviluppo di cui al primo comma dell'articolo 8 della predetta legge, sono effettuati con le modalita' e le procedure stabilite dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267))

Art. 5.

Trasferimento di proprieta'. Servizi


Ai trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo in favore delle comunita' montane, si applicano le disposizioni fiscali in vigore per i comuni.
Si applicano altresi' alle comunita' montane le procedure e le tariffe per l'installazione e l'uso degli impianti per energia elettrica e telefonici in vigore per i comuni.
Nel piano di sviluppo e nel programma-stralcio annuale di interventi redatti ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la comunita' montana deve prevedere, tra gli incentivi di cui al secondo comma del suddetto articolo 5, innanzitutto la concessione, a determinate categorie di utenti, di contributi sulle spese per la installazione di impianti elettrici, telefonici e di altri servizi primari fuori dal perimetro dei centri abitati, da commisurare in base ai livelli di reddito in modo da ottenere che, per gli utenti residenti nelle suddette zone, il costo di installazione non superi quello gravante sugli utenti residenti nei centri abitati. La comunita' montana potra' al riguardo formulare programmi di intervento per gli allacciamenti elettrici e telefonici di nuclei abitati e di case sparse, la cui realizzazione avra' luogo a norma delle disposizioni vigenti per l'Ente nazionale per l'energia elettrica, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per la Societa' italiana per l'esercizio telefonico.

Art. 6.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267))

Art. 7.

Ufficio di piano e personale


Ai fini della istituzione degli uffici di piano e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento delle loro attivita', le comunita' montane che non abbiano la disponibilita' di personale comandato a norma dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono autorizzate a provvedere, entro il termine del 31 dicembre 1981, anche in deroga ai limiti di spesa indicati dall'articolo 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72, all'assunzione per pubblico concorso del segretario e di personale tecnico e amministrativo per l'ufficio tecnico urbanistico nei seguenti limiti:
comunita' montane fino a 10 comuni e/o fino a 20.000 abitanti: 4 unita';
comunita' montane da 11 a 20 comuni e/o da 20.001 a 50.000 abitanti: 7 unita';
comunita' montane con oltre 20 comuni e/o 50.000 abitanti: 9 unita'.
Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo assunto dalle comunita' montane viene determinato a norma dei commi diciottesimo e seguenti dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43. E' escluso il personale delle comunita' montane cui si applichino gia' norme diverse previste da accordi contrattuali a base nazionale.
La comunita' montana stabilisce nel regolamento organico la tabella di inquadramento del personale previsto nella propria pianta organica. A tal fine alle trattative sindacali partecipano anche i rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM).

Art. 8.

Segretari delle comunita' montane


Sono abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle comunita' montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, i
segretari delle comunita' montane che siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di segretario comunale

Al nono comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo, e' aggiunto il seguente periodo: "Il segretario della comunita' montana assolve anche alle funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunita' montana in funzione di unita' sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto c), del presente articolo".
((Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunita' montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti e' attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunita' montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali. Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalita' di riscossione, le finalita' del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 40, 41, 42 e la relativa tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni)).

Art. 9.

Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCEM


Alla stipulazione dell'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 e delle convenzioni di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, partecipano anche due rappresentanti designati dall'UNCEM in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzioni di unita' sanitaria locale ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, punto c), della predetta legge.

Art. 10.

Rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunita' montana

All'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nel secondo comma e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunita' montana i rappresentanti dei comuni sono eletti con sistema di votazione a voto limitato".

Art. 11.



La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1981
PERTINI FORLANI - BARTOLOMEI - ANDREATTA - LA MALFA - REVIGLIO - ANIASI Visto, il Guardasigilli: SARTI

Tabella A

TABELLA A


((Regioni e province autonome Coefficienti Trento . . . . . . . . . . . . . . 1,425 Bolzano . . . . . . . . . . . . . 1,610 Valle d'Aosta . . . . . . . . . . 1,193 Piemonte . . . . . . . . . . 6,392 Liguria . . . . . . . . . . 2,586 Lombardia . . . . . . . . . . 7,709 Veneto . . . . . . . . . . 3,236 Friuli-Venezia Giulia . . . . . . 1,985 Emilia-Romagna . . . . . . . . . . 3,779 Marche . . . . . . . . . . 3,030 (di cui 0,678 per Marche sud) Toscana . . . . . . . . . . 5,209 (di cui 0,283 per Toscana sud) Umbria . . . . . . . . . . 2,243 Lazio . . . . . . . . . . 5,057 (di cui 2,672 per Lazio sud) Abruzzo . . . . . . . . . . 6,248 Molise . . . . . . . . . . 2,927 Campania . . . . . . . . . . 7,868 Puglia . . . . . . . . . . 3,707 Basilicata . . . . . . . . . . 5,516 Calabria . . . . . . . . . . 8,902 Sicilia . . . . . . . . . . 7,405 Sardegna . . . . . . . . . . 11,973 ------- Totale . . . . . . . . . . 100,000))