Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia.
Art. 2.
I militari indicati nell'articolo precedente vengono riammessi nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conservano l'anzianita' di servizio gia' maturata nonche' il grado rivestito all'atto del congedo e vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianita' di grado.