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Provvidenze per il personale di magistratura.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Gli stipendi del personale indicato nell'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono determinati, a decorrere dal 1 luglio 1980, nella misura prevista nelle tabelle annesse alla presente legge, salvo l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per i pubblici dipendenti.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sulla indennita' di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.

Art. 2.



Gli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono sostituiti dal seguente:
"Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive calcolate dall'Istituto centrale di statistica ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennita' integrativa speciale.
Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione i benefici medi pro capite dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, universita', regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza.
La variazione percentuale e' calcolata rapportando il complesso del trattamento economico medio per unita' corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed ha effetto dal 1 gennaio successivo a quello di riferimento.
Gli stipendi al 1 gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1 gennaio del primo anno, per una percentuale pari al 30 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1 gennaio del triennio successivo.
La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai precedenti commi e' determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro.
A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al primo comma.
Qualora i dati indicati nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno precedente salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell'adeguamento.
Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti la variazione percentuale e' determinata, per il periodo dal 1 luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento economico dei comparti del pubblico impiego di cui al secondo comma del presente articolo verificatasi nel periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1981 e l'adeguamento decorre dal 1 gennaio 1982. Dal 1 gennaio 1981 gli stipendi in vigore sono aumentati, a titolo di anticipazione sull'adeguamento di cui alla prima parte del presente comma, di una percentuale fissa del 12 per cento, con successivo conguaglio a decorrere dal 1 gennaio 1982".

Art. 3.



Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, e' istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attivita', a decorrere dal 1 luglio 1980, una speciale indennita' non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. (3) (4) (5) ((6))
L'indennita' di cui al primo comma non e' computabile nella determinazione dell'indennita' prevista dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa e' adeguata di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'articolo 2 nella misura percentuale per questi ultimi stabilita.
Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennita' e' corrisposta in misura pari alla meta' di quella erogata agli altri magistrati.
Alla erogazione della indennita' si provvede nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039.

AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.C.M. 7 agosto 2015 (in G.U. 10/09/2015, n. 210) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2012 sono incrementate dello 0,01 per cento con decorrenza 1° gennaio 2015, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2015, degli acconti corrisposti negli anni 2013 e 2014".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2015, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, non sono incrementate, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, per ciascuno degli anni 2016 e 2017".

AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.C.M. 25 gennaio 2021 (in G.U. 26/03/2021, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2015 sono incrementate dello 0,62 per cento con decorrenza 1° gennaio 2018, senza bisogno di conguaglio, rispetto agli acconti degli anni 2016 e 2017, giacche' per quegli anni non corrisposti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2018, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, sono ulteriormente incrementate, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, della percentuale dello 0,19 per cento con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo".

AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.C.M. 6 agosto 2021 (in G.U. 24/09/2021, n. 229) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2018, sono incrementate del 4,85 per cento, con decorrenza 1° gennaio 2021, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2021, degli acconti corrisposti negli anni 2019 e 2020".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2021, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, sono ulteriormente incrementate, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, dell'1,46 per cento, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2023, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo".

AGGIORNAMENTO (6)


Il D.P.C.M. 3 giugno 2024 (in G.U. 18/6/2024, n. 141) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2021, sono incrementate del 6,69 per cento, con decorrenza 1° gennaio 2024, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2024, degli acconti corrisposti negli anni 2022 e 2023".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2024, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, sono ulteriormente incrementate, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, del 2,01 per cento, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2026, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo".

Art. 4.


L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, e' sostituito dai seguenti:
"Il conferimento delle funzioni di magistrato di corte di appello e' disposto dal Consiglio superiore della magistratura a domanda dell'interessato.
Alla copertura dei posti di magistrato di corte d'appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura provvede di ufficio conferendo le relative funzioni ai magistrati trattenuti nell'esercizio delle precedenti funzioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 6 e che, alla data in cui si e' verificata la effettiva vacanza, non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianita'.
Alla copertura dei posti di cui al comma precedente si provvede con i magistrati in servizio nel distretto in cui e' compreso il posto rimasto vacante e, qualora cio' non sia possibile, con magistrati in servizio nei distretti limitrofi.
Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo e Roma e per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro".

Art. 5.


Il ruolo organico della magistratura e' aumentato di 150 unita'.
Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica si provvedera' all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari per far fronte alle esigenze determinate dalla gravita' dei carichi di lavoro attingendo al contingente in aumento di cui al precedente comma.

Art. 6.


L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.
L'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta, con decorrenza dal 1 luglio 1980, con le modalita' di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio fuori della ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla meta' per il secondo anno.
In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennita' di cui all'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonche' il rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all'articolo 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417".

Art. 7.


All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in 29 miliardi di lire, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".
All'onere per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 79 miliardi e 966 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario utilizzando, quanto a lire 1.686 milioni, la voce: "Aumento del contingente per gli uditori giudiziari"; quanto a lire 3.060 milioni, la voce: "Norme per la repressione dei reati previsti da leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto"; quanto a lire 10.200 milioni, la voce: "Esigenze di normalizzazione dei servizi dell'amministrazione penitenziaria", e per la quota residuale utilizzando la voce: "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 febbraio 1981
PERTINI FORLANI - SARTI - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: SARTI

Tabelle

TABELLE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO.

((MAGISTRATURA ORDINARIA ===================================================================== QUALIFICA |STIPENDIO ANNUO LORDO ===================================================================== Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimita' (Primo presidente _ della Corte di cassazione) | euro 78.474,39 --------------------------------------------------------------------- Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimita' (Procuratore _ generale presso la Corte di cassazione) | " 75.746,26 --------------------------------------------------------------------- Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimita' (Presidente aggiunto e Procuratore_ generale aggiunto presso la Corte di | cassazione, Presidente del Tribunale superiore | delle acque pubbliche) | " 73.018,13 --------------------------------------------------------------------- Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalita' | " 66.470,60 --------------------------------------------------------------------- Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalita' | " 56.713,83 --------------------------------------------------------------------- Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalita' | " 50.521,10 --------------------------------------------------------------------- Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalita' | " 44.328,37 --------------------------------------------------------------------- Magistrati ordinari | " 31.940,23 --------------------------------------------------------------------- Magistrati ordinari in tirocinio | " 22.766,71))






MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO.









Presidente del Consiglio di Stato, presidente

della Corte dei conti e avvocato generale dello_

Stato | 26.805.000
---------------------------------------------------------------------




Presidente di sezione del Consiglio di Stato e

della Corte dei conti, procuratore generale _

della Corte dei conti, procuratore generale |
militare, avvocati dello Stato alla 4ª classe |
di stipendio | 24.369.000
---------------------------------------------------------------------




Consiglieri di Stato e della Corte dei conti,

vice procuratori generali della Corte dei _

conti, consiglieri dei tribunali amministrativi|
regionali, sostituti procuratori generali |
militari, consigliere relatore del Tribunale |
supremo militare, avvocati dello Stato alla 3ª |
classe di stipendio | 20.739.000
---------------------------------------------------------------------




Primi referendari del Consiglio di Stato e

della Corte dei conti, primi referendari dei _

tribunali amministrativi regionali, procuratori|
militari, avvocati dello Stato alla 2ª classe |
di stipendio e procuratori dello Stato alla 4ª |
classe di stipendio | 18.435.000
---------------------------------------------------------------------




Referendari del Consiglio di Stato e della

Corte dei conti, referendari dei tribunali _

amministrativi regionali, vice procuratori |
militari, avvocati dello Stato alla 1ª classe |
di stipendio e procuratori dello Stato alla 3ª |
classe di stipendio | 16.131.000
---------------------------------------------------------------------




Sostituti procuratori e giudici istruttori


militari di 1ª classe | 14.196.000
---------------------------------------------------------------------




Sostituti procuratori e giudici istruttori


militari di 2ª classe | 12.894.000
---------------------------------------------------------------------




Sostituti procuratori e giudici istruttori

militari di 3ª classe, procuratori dello Stato _

alla 2ª classe di stipendio | 11.522.000
---------------------------------------------------------------------




Uditori giudiziari militari, procuratori dello


Stato alla 1ª classe di stipendio | 8.109.000


Qualifica Stipendio annuo lordo