Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.
Art. 2.
Pensione di vecchiaia
((La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma dell'articolo 1)).
Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 9, primo comma, lettera a);i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 14 della presente legge.
((La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione)).(3)
((PERIODO ABROGATO DALLA L. 11 OTTOBRE 1990, N.290)) Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma e' ridotta come segue:
a) all'((1,71)) per cento per lo scaglione da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
b) all'((1,43)) per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
c) all'((1,14)) per cento per lo scaglione da lire 35 milioni a lire 40 milioni.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 OTTOBRE 1990, N.290))
Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato.
((Coloro che dopo la data di decorrenza della pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto a supplemento di pensione per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e contribuzione. Tale supplemento e' pari, per ognuno dei due anni, alla percentuale di cui al primo comma del presente articolo, riferita alla media dei redditi professionali prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'articolo 14. In caso di cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni)). (3)((4))
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbrazio-2 marzo 1990, n.99 (in G.U. 1a s.s. 7/3/1990, n.10) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, settimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti"), nella parte in cui prevede che il supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione, "e' pari, per ognuno di tali anni, alla meta' delle percentuali di cui al primo e al quinto (recte: quarto) comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento", anziche' alle percentuali intere; dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della stessa legge 3 gennaio 1981, n. 6."
La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbrazio-2 marzo 1990, n.99 (in G.U. 1a s.s. 7/3/1990, n.10) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, settimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti"), nella parte in cui prevede che il supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione, "e' pari, per ognuno di tali anni, alla meta' delle percentuali di cui al primo e al quinto (recte: quarto) comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento", anziche' alle percentuali intere; dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della stessa legge 3 gennaio 1981, n. 6."
AGGIORNAMENTO (4)
La L11 ottobre 1990, n.290 ha disposto (con l'art.21) che:" Le pensioni gia' liquidate con le modalita' di cui all'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono ricalcolate in relazione alle modifiche al medesimo articolo introdotte dall'articolo 2 della presente legge. Le pensioni maturate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei trattamenti previdenziali di cui agli ultimi due commi dell'articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono adeguate, se inferiori, alle corrispondenti ed analoghe pensioni minime previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 6 del 198l, come modificata dalla presente legge. Il ricalcolo e l'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge."
La L11 ottobre 1990, n.290 ha disposto (con l'art.21) che:" Le pensioni gia' liquidate con le modalita' di cui all'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono ricalcolate in relazione alle modifiche al medesimo articolo introdotte dall'articolo 2 della presente legge. Le pensioni maturate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei trattamenti previdenziali di cui agli ultimi due commi dell'articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono adeguate, se inferiori, alle corrispondenti ed analoghe pensioni minime previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 6 del 198l, come modificata dalla presente legge. Il ricalcolo e l'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge."