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Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 4 - (Composizione della sezione disciplinare). - La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti effettivi e di sei supplenti.
I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di corte di appello, due magistrati di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie categorie.
I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio delle funzioni direttive superiori, un magistrato di corte di appello, un magistrato di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.
Il vicepresidente del Consiglio superiore e' componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parita' di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, e' eletto il piu' anziano per eta'.
Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento e' indicato, per ciascuno di essi, quale e' il componente effettivo eletto dal Parlamento che e' chiamato a sostituire.
Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facolta' di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.
Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione".

Art. 2.


L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 6 - (Deliberazioni della sezione disciplinare). - In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente e' sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facolta' di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento, che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento e' sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a cio' designato nell'elezione preveduta dall'articolo 4; se la sostituzione non e' possibile il componente effettivo e' sostituito dall'altro componente supplente.
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.
I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente".

Art. 3.


Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:
"Sul conferimento degli uffici direttivi, escluso quello di pretore dirigente, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento".

Art. 4.


Il numero 4 dell'articolo 18 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:
"4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno".

Art. 5.


Dopo l'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' inserito il seguente:
"Articolo 32-bis - (Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni). - I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione".

Art. 6.


Gli articoli 37 e 38 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dal seguente:
"Articolo 37 - (Sospensione e decadenza). - I componenti del Consiglio superiore possono essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo.
I componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura ovvero quando ne sia convalidato l'arresto per qualsiasi reato.
I magistrati componenti il Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se, sottoposti a procedimento disciplinare, sono stati sospesi a norma dell'articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
I componenti del Consiglio superiore decadono di diritto dalla carica se sono condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo.
I magistrati componenti il Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare piu' grave dell'ammonimento.
La sospensione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio superiore. La sospensione facoltativa e' deliberata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilita' o improseguibilita' dell'azione penale, relativi a componenti eletti dal Parlamento, il Presidente del Consiglio superiore ne da' comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione".

Art. 7.


L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:
"Ai componenti e' attribuita una indennita' per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennita' di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennita' per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennita', sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilita'".

Art. 8.


Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e' sostituito dal seguente:
"I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura".

Art. 9.


Dopo l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e' inserito il seguente:
"Articolo 30-bis - (Collocamento fuori ruolo organico dei professori delle Universita' eletti componenti del Consiglio superiore). - I professori di ruolo delle Universita' eletti componenti del Consiglio superiore sono collocati fuori del ruolo organico per la durata dell'incarico con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione che avra' efficacia dal giorno di insediamento del Consiglio superiore.
Ai professori collocati fuori ruolo si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87".

Art. 10.


L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 32 - (Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare). - Se alcuno dei componenti della sezione disciplinare, che non sia membro di diritto, cessa di far parte del Consiglio superiore, la sostituzione ha luogo mediante elezione dopo che il Consiglio superiore sia stato integrato a norma dell'articolo 39 della legge. Se deve essere sostituito un componente effettivo puo' essere eletto al suo posto anche un componente supplente. Ove questi risulti eletto, si procede a nuova elezione per la sua sostituzione".

Art. 12.


L'ultimo comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e' sostituito dai seguenti:
"L'azione disciplinare non puo' essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dello addebito disciplinare.
La richiesta del Ministro al procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.
Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato.
Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullita' non puo' essere piu' rilevata se non e' dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.
Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Nei due anni successivi dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.((1))
Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare e' trasmessa copia al Ministro.
Il corso dei termini di cui al presente articolo e' sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimita' costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui e' pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui e' pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini e' altresi' sospeso durante il tempo in cui l'incolpato e' sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento e' rinviato a richiesta dell'incolpato".
AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale con sentenza 12-28 dicembre 1990, n. 579 (in G.U. 1a s.s. 2/1/1991, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, quarto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 1 (Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) - piu' esattamente, art. 59, nono comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie), nel testo sostituito dall'art. 12, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 1 - nella parte in cui non estende i termini ivi fissati al procedimento di rinvio."

Art. 13.

Disposizione transitoria

Per i fatti per cui non risulti ancora promossa la azione disciplinare o per i quali sia in corso il procedimento disciplinare, i termini previsti dall'articolo 12 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.


L'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312, e' sostituito dal seguente:
"Ai componenti il Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento e' corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, l'indennita' di lire quindici milioni.
Qualora la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza del quadriennio, l'indennita' e' liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel precedente comma per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato".

Art. 15.



Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e' sostituito dal seguente:
"I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: quattro fra i magistrati di cassazione, di cui due idonei alle funzioni direttive superiori, due fra i magistrati di appello, quattro tra i magistrati di tribunale e gli altri dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza".

Art. 16.


Nel terzo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Partecipano, altresi', gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano gia' preso possesso dell'ufficio di destinazione".

Art. 17.


All'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e' aggiunto in fine, il seguente comma:
"Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' dalla nomina".

Art. 18.


Il primo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e' sostituito dal seguente:
"Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno quattro magistrati di cassazione, di cui due dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori, due di appello e quattro di tribunale".

Art. 19.


Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e' sostituito dal seguente:
"E' ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere".

Art. 20.


L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e' sostituito dal seguente:
"Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23".

Art. 21.


Il quinto comma dell'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e' sostituito dal seguente:
"Qualora, effettuate tali operazioni, risulti non assegnato uno dei posti vincolati di cui all'articolo 23, si procede sostituendo al magistrato eletto con il quoziente piu' basso in soprannumero nella categoria di appartenenza il magistrato della stessa lista, primo dei non eletti e della categoria che va completata. Analogamente si procede se i posti vincolati non coperti sono piu' di uno".

Art. 22.


Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' prorogato di novanta giorni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 gennaio 1981
PERTINI FORLANI - SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI