N NORME. red.it

Accorpamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 1.


L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del quattordici per cento e' elevata al quindici per cento.
Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nelle misure dell'uno e del tre per cento sono unificate nella misura del due per cento.
Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nelle misure del sei e del nove per cento sono unificate nella misura dell'otto per cento.