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Ratifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 31 ottobre 1979, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta seconda convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979.

Art. 13

ARTICOLO 13.

1. - La Commissione istruisce i progetti che, in applicazione dell'articolo 101 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante sovvenzioni o mediante prestiti speciali sulle risorse del Fondo.
La Commissione istruisce altresi' le domande di trasferimenti presentate in applicazione del titolo II, capitolo 1 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, nonche' i progetti e programmi per cui si puo' ricorrere al sistema speciale di finanziamento in applicazione del titolo III, capitolo 1 della convenzione.
2. - La Banca istruisce i progetti che, in applicazione del suo statuto e dell'articolo 101 della convenzione nonche' delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante prestiti su risorse proprie, con o senza abbuoni, o mediante capitali di rischio.
3. - I progetti di investimenti produttivi inerenti ai settori industriale, agro-industriale, minerario, turistico, nonche' alla produzione di energia connessa con un investimento in tali settori sono presentati alla Banca, che esamina se possono beneficiare di una delle forme di aiuto da essa gestite.
4. - Se, durante l'istruzione di un progetto o programma d'azioni da parte della Commissione o della Banca, appare che esso non puo' essere finanziato con una delle forme di aiuto da esse rispettivamente gestite, ciascuna di esse trasmette tali domande all'altra istituzione, previa informazione dell'eventuale beneficiario.