N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 3 ottobre 1978.

Art. 21

ARTICOLO 21.
(Studenti).

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nello altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fondi situati fuori di detto altro Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle remunerazioni che uno studente o un apprendista riceve in corrispettivo di un'attivita' di lavoro dipendente svolta nello Stato contraente nel quale attende ai suoi studi o alla sua formazione professionale, a condizione che tali remunerazioni costituiscano il reddito strettamente necessario per il suo mantenimento.
3. Uno studente presso un'universita', collegio o scuola di uno Stato contraente, che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi il proprio addestramento pratico e' esente da imposta in detto altro Stato, per un periodo non eccedente i due anni, per le remunerazioni ricevute in corrispettivo dell'attivita' svolta in detto ultimo Stato in connessione con i suoi studi.