N NORME. red.it

Interventi a favore del Club alpino italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile.

Art. 1.


Il contributo a favore del Club alpino italiano, previsto dalla legge 23 dicembre 1974, n. 704, in misura di lire 250 milioni, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 500 milioni.