Interventi a favore del Club alpino italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile.
Art. 1.
Il contributo a favore del Club alpino italiano, previsto dalla legge 23 dicembre 1974, n. 704, in misura di lire 250 milioni, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 500 milioni.