Nuove modalita' di pagamento o di deposito, a qualsiasi titolo, di somme a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Articolo unico
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accettare il pagamento o il deposito di somme, a qualsiasi titolo, oltre che con le modalita' previste dall'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, anche mediante assegni bancari a copertura garantita.