Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sui trasporti internazionali su strada, firmato a Roma il 29 luglio 1977.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' approvato l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sui trasporti internazionali su strada, firmato a Roma il 29 luglio 1977.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 29 dell'accordo stesso.
Accordo
Art. 1
ACCORDO
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sui trasporti internazionali su strada
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
democratica tedesca;
animati dal desiderio di promuovere le relazioni amichevoli tra i due Stati;
allo scopo di regolare e di facilitare i trasporti di viaggiatori e
di merci tra i due Stati ed il transito attraverso i rispettivi territori, sulla base del reciproco vantaggio e degli interessi vicendevoli;
animati dalla volonta' di applicare tutte le disposizioni dell'Atto
finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa firmato a Helsinki il 1 agosto 1975, ed in particolare quelle relative allo sviluppo dei trasporti;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
1. Le Parti Contraenti si concedono il diritto di effettuare
trasporti di viaggiatori e di merci, compreso il traffico in transito, sul territorio dei due Stati, a mezzo di autoveicoli immatricolati nel rispettivo territorio secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo.
2. I trasporti di cui al paragrafo 1 possono essere effettuati
soltanto dai trasportatori abilitati in base alla legislazione nazionale ad effettuare sul territorio del loro Stato i trasporti stradali definiti nel presente Accordo.
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sui trasporti internazionali su strada
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
democratica tedesca;
animati dal desiderio di promuovere le relazioni amichevoli tra i due Stati;
allo scopo di regolare e di facilitare i trasporti di viaggiatori e
di merci tra i due Stati ed il transito attraverso i rispettivi territori, sulla base del reciproco vantaggio e degli interessi vicendevoli;
animati dalla volonta' di applicare tutte le disposizioni dell'Atto
finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa firmato a Helsinki il 1 agosto 1975, ed in particolare quelle relative allo sviluppo dei trasporti;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
1. Le Parti Contraenti si concedono il diritto di effettuare
trasporti di viaggiatori e di merci, compreso il traffico in transito, sul territorio dei due Stati, a mezzo di autoveicoli immatricolati nel rispettivo territorio secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo.
2. I trasporti di cui al paragrafo 1 possono essere effettuati
soltanto dai trasportatori abilitati in base alla legislazione nazionale ad effettuare sul territorio del loro Stato i trasporti stradali definiti nel presente Accordo.
Art. 2
Articolo 2.
1. I trasporti di viaggiatori effettuati con autobus tra la
Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca, nonche' il transito sul loro territorio, salvo quelli definiti all'articolo 3, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione ovvero della concessione secondo quanto previsto dagli ordinamenti delle due Parti Contraenti.
2. L'istituzione dei servizi regolari di viaggiatori e' concordata dalle Autorita' competenti di ciascuna Parte Contraente.
1. I trasporti di viaggiatori effettuati con autobus tra la
Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca, nonche' il transito sul loro territorio, salvo quelli definiti all'articolo 3, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione ovvero della concessione secondo quanto previsto dagli ordinamenti delle due Parti Contraenti.
2. L'istituzione dei servizi regolari di viaggiatori e' concordata dalle Autorita' competenti di ciascuna Parte Contraente.
Art. 3
Articolo 3.
1. Sono esonerati dal regime dell'autorizzazione di cui
all'articolo 2 i trasporti turistici occasionali in tutti i casi in cui uno stesso gruppo di persone e' trasportato dallo stesso autobus,
ed in particolare
a) nel caso di un viaggio circolare i cui punti di partenza e di arrivo siano situati nel territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo;
b) nel caso di un viaggio il cui punto di partenza sia situato
nel territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo e il punto di arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che il veicolo rientri vuoto nello Stato d'immatricolazione.
2. I conducenti degli autobus di cui al presente articolo devono
portare con se una lista nominativa dei viaggiatori che trasportano.
1. Sono esonerati dal regime dell'autorizzazione di cui
all'articolo 2 i trasporti turistici occasionali in tutti i casi in cui uno stesso gruppo di persone e' trasportato dallo stesso autobus,
ed in particolare
a) nel caso di un viaggio circolare i cui punti di partenza e di arrivo siano situati nel territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo;
b) nel caso di un viaggio il cui punto di partenza sia situato
nel territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo e il punto di arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che il veicolo rientri vuoto nello Stato d'immatricolazione.
2. I conducenti degli autobus di cui al presente articolo devono
portare con se una lista nominativa dei viaggiatori che trasportano.
Art. 4
Articolo 4.
Le condizioni di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui all'articolo 2, ed in particolare la loro validita', le tariffe e le altre modalita' di trasporto, nonche' i documenti di controllo di tutte le categorie dei servizi, verranno stabiliti dalla Commissione mista prevista dall'articolo 24.
Le condizioni di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui all'articolo 2, ed in particolare la loro validita', le tariffe e le altre modalita' di trasporto, nonche' i documenti di controllo di tutte le categorie dei servizi, verranno stabiliti dalla Commissione mista prevista dall'articolo 24.
Art. 5
Articolo 5.
Tutti i trasporti di merci effettuati per conto di o per conto
proprio tra i due Stati, ovvero in transito sul loro territorio, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione.
Tutti i trasporti di merci effettuati per conto di o per conto
proprio tra i due Stati, ovvero in transito sul loro territorio, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione.
Art. 6
Articolo 6.
1. L'autorizzazione per effettuare i trasporti internazionali di
merci consente ogni volta l'ingresso ovvero il transito sul territorio dell'altra Parte Contraente di un solo veicolo, carico o vuoto.
A tal fine per veicolo si intende ogni autocarro o trattore ed ogni
rimorchio o semirimorchio; qualora l'autocarro o il trattore traini un rimorchio o, rispettivamente, un semirimorchio, immatricolato nello stesso Stato dell'autoveicolo trainante, il complesso veicolare e' considerato come unico veicolo.
2. L'autorizzazione al trasporto conferisce al trasportatore il
diritto di caricare al ritorno merci sul territorio dell'altra Parte Contraente destinate al territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo.
3. I trasportatori domiciliati nel territorio di una Parte
Contraente non sono autorizzati a caricare sul territorio dell'altra Parte Contraente merci destinate ad un Paese terzo, ne' a scaricarvi merci provenienti da un Paese terzo.
1. L'autorizzazione per effettuare i trasporti internazionali di
merci consente ogni volta l'ingresso ovvero il transito sul territorio dell'altra Parte Contraente di un solo veicolo, carico o vuoto.
A tal fine per veicolo si intende ogni autocarro o trattore ed ogni
rimorchio o semirimorchio; qualora l'autocarro o il trattore traini un rimorchio o, rispettivamente, un semirimorchio, immatricolato nello stesso Stato dell'autoveicolo trainante, il complesso veicolare e' considerato come unico veicolo.
2. L'autorizzazione al trasporto conferisce al trasportatore il
diritto di caricare al ritorno merci sul territorio dell'altra Parte Contraente destinate al territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo.
3. I trasportatori domiciliati nel territorio di una Parte
Contraente non sono autorizzati a caricare sul territorio dell'altra Parte Contraente merci destinate ad un Paese terzo, ne' a scaricarvi merci provenienti da un Paese terzo.
Art. 7
Articolo 7.
1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione, ma accordati
fuori contingente, i seguenti trasporti:
a) traslochi di masserizie;
b) trasporti funebri effettuati a mezzo di autoveicoli
specialmente attrezzati a questo fine;
c) trasporti di materiale ed oggetti destinati a fiere o
esposizioni;
d) trasporti di cavalli da corsa, come pure di autoveicoli, di
motociclette, di biciclette e di altri articoli sportivi destinati a manifestazioni sportive;
e) trasporti di strumenti musicali, di scenari e di altri
accessori teatrali;
f) trasporti di materiale destinato a registrazioni radiofoniche,
riprese cinematografiche o televisive.
2. Per i trasporti di cui alle lettere c), d), e) ed f) la
disposizione del paragrafo 1 si applica a condizione che gli oggetti e gli animali siano successivamente ritrasportati nello Stato di immatricolazione.
1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione, ma accordati
fuori contingente, i seguenti trasporti:
a) traslochi di masserizie;
b) trasporti funebri effettuati a mezzo di autoveicoli
specialmente attrezzati a questo fine;
c) trasporti di materiale ed oggetti destinati a fiere o
esposizioni;
d) trasporti di cavalli da corsa, come pure di autoveicoli, di
motociclette, di biciclette e di altri articoli sportivi destinati a manifestazioni sportive;
e) trasporti di strumenti musicali, di scenari e di altri
accessori teatrali;
f) trasporti di materiale destinato a registrazioni radiofoniche,
riprese cinematografiche o televisive.
2. Per i trasporti di cui alle lettere c), d), e) ed f) la
disposizione del paragrafo 1 si applica a condizione che gli oggetti e gli animali siano successivamente ritrasportati nello Stato di immatricolazione.
Art. 8
Articolo 8.
1. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli della Repubblica
democratica tedesca che circolano nel territorio della Repubblica italiana sono rilasciate dalle competenti Autorita' della Repubblica democratica tedesca sui formulari inviati dalle competenti Autorita' italiane entro i limiti dei contingenti fissati dalla Commissione mista.
2. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli italiani che circolano nel territorio della Repubblica democratica tedesca sono rilasciate dalle competenti Autorita' italiane sui formulari inviati dalle competenti Autorita' della Repubblica democratica tedesca entro i limiti dei contingenti fissati dalla Commissione mista.
3. Ogni Parte Contraente dispone di un contingente globale
equivalente. Detto contingente potra' essere aumentato soltanto nei limiti in cui l'insieme dei trasportatori di ciascuno Stato partecipi al traffico in misura sostanzialmente equilibrata.
1. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli della Repubblica
democratica tedesca che circolano nel territorio della Repubblica italiana sono rilasciate dalle competenti Autorita' della Repubblica democratica tedesca sui formulari inviati dalle competenti Autorita' italiane entro i limiti dei contingenti fissati dalla Commissione mista.
2. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli italiani che circolano nel territorio della Repubblica democratica tedesca sono rilasciate dalle competenti Autorita' italiane sui formulari inviati dalle competenti Autorita' della Repubblica democratica tedesca entro i limiti dei contingenti fissati dalla Commissione mista.
3. Ogni Parte Contraente dispone di un contingente globale
equivalente. Detto contingente potra' essere aumentato soltanto nei limiti in cui l'insieme dei trasportatori di ciascuno Stato partecipi al traffico in misura sostanzialmente equilibrata.
Art. 9
Articolo 9.
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 sono di tre tipi:
a) autorizzazioni valide per un solo viaggio di andata e ritorno da effettuare entro i tre mesi successivi alla data del rilascio;
b) autorizzazioni a tempo valide per piu' viaggi di andata e
ritorno da effettuare durante il periodo di validita' indicata che non puo', in alcun caso, superare l'anno;
c) autorizzazioni per un solo viaggio di andata e ritorno
esclusivamente in transito sul territorio dell'altra Parte Contraente da effettuare entro i tre mesi successivi alla data del rilascio.
2. Allo scopo di pervenire ad una effettiva equivalenza dei
contingenti delle due Parti Contraenti, la Commissione mista stabilira' un coefficiente di equivalenza fra le autorizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo 1.
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 sono di tre tipi:
a) autorizzazioni valide per un solo viaggio di andata e ritorno da effettuare entro i tre mesi successivi alla data del rilascio;
b) autorizzazioni a tempo valide per piu' viaggi di andata e
ritorno da effettuare durante il periodo di validita' indicata che non puo', in alcun caso, superare l'anno;
c) autorizzazioni per un solo viaggio di andata e ritorno
esclusivamente in transito sul territorio dell'altra Parte Contraente da effettuare entro i tre mesi successivi alla data del rilascio.
2. Allo scopo di pervenire ad una effettiva equivalenza dei
contingenti delle due Parti Contraenti, la Commissione mista stabilira' un coefficiente di equivalenza fra le autorizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo 1.
Art. 10
Articolo 10.
Le autorizzazioni menzionate nel presente Accordo devono essere
vidimate, all'ingresso e all'uscita, dalle Autorita' dello Stato per il quale sono state rilasciate.
Le autorizzazioni menzionate nel presente Accordo devono essere
vidimate, all'ingresso e all'uscita, dalle Autorita' dello Stato per il quale sono state rilasciate.
Art. 11
Articolo 11.
Per il controllo sanitario, doganale e di frontiera saranno
applicate le disposizioni degli accordi internazionali a cui aderiscono ambedue le Parti Contraenti, Per la soluzione delle questioni non regolate da tali accordi saranno applicate le leggi interne di ognuna delle Parti Contraenti.
Per il controllo sanitario, doganale e di frontiera saranno
applicate le disposizioni degli accordi internazionali a cui aderiscono ambedue le Parti Contraenti, Per la soluzione delle questioni non regolate da tali accordi saranno applicate le leggi interne di ognuna delle Parti Contraenti.
Art. 12
Articolo 12.
I trasporti di malati gravi, di animali e di merci deperibili
avranno la precedenza al controllo sanitario, doganale e di frontiera.
I trasporti di malati gravi, di animali e di merci deperibili
avranno la precedenza al controllo sanitario, doganale e di frontiera.
Art. 13
Articolo 13.
1. I veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori e di merci devono essere idonei al trasporto da effettuare. Le loro dimensioni, il peso complessivo e il loro equipaggiamento, allorche' essi vengono impiegati sul territorio dell'altro Stato, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in detto Stato.
2. Se i veicoli utilizzati per il trasporto dei viaggiatori o di
merci superano, con o senza carico, le dimensioni o i pesi massimi prescritti dalle norme vigenti nel territorio dell'altro Stato, i trasportatori hanno bisogno altresi' di un permesso speciale rilasciato dalle Autorita' competenti di detto Stato. La stessa disposizione si applica per il trasporto di merci pericolose.
3. Se il permesso speciale indicato al paragrafo 2 prevede che il veicolo di cui trattasi debba percorrere un itinerario determinato, il trasporto in questione deve essere effettuato lungo tale itinerario.
1. I veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori e di merci devono essere idonei al trasporto da effettuare. Le loro dimensioni, il peso complessivo e il loro equipaggiamento, allorche' essi vengono impiegati sul territorio dell'altro Stato, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in detto Stato.
2. Se i veicoli utilizzati per il trasporto dei viaggiatori o di
merci superano, con o senza carico, le dimensioni o i pesi massimi prescritti dalle norme vigenti nel territorio dell'altro Stato, i trasportatori hanno bisogno altresi' di un permesso speciale rilasciato dalle Autorita' competenti di detto Stato. La stessa disposizione si applica per il trasporto di merci pericolose.
3. Se il permesso speciale indicato al paragrafo 2 prevede che il veicolo di cui trattasi debba percorrere un itinerario determinato, il trasporto in questione deve essere effettuato lungo tale itinerario.
Art. 14
Articolo 14.
I trasportatori, i conducenti e gli altri membri dell'equipaggio, i
viaggiatori, nonche' i veicoli e le merci trasportate sono sottoposti alle leggi ed ai regolamenti della Parte Contraente sul territorio della quale si trovano.
I trasportatori, i conducenti e gli altri membri dell'equipaggio, i
viaggiatori, nonche' i veicoli e le merci trasportate sono sottoposti alle leggi ed ai regolamenti della Parte Contraente sul territorio della quale si trovano.
Art. 15
Articolo 15.
I trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti
Contraenti non sono autorizzati ad effettuare trasporti di viaggiatori o di merci fra punti situati sul territorio dell'altra Parte Contraente.
I trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti
Contraenti non sono autorizzati ad effettuare trasporti di viaggiatori o di merci fra punti situati sul territorio dell'altra Parte Contraente.
Art. 16
Articolo 16.
1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio
dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse dovute all'importazione, su proibizioni e restrizioni, e a condizione che essi siano riesportati.
2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano
sottoposti alle formalita' doganali richieste per la temporanea permanenza nel rispettivo territorio.
1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio
dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse dovute all'importazione, su proibizioni e restrizioni, e a condizione che essi siano riesportati.
2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano
sottoposti alle formalita' doganali richieste per la temporanea permanenza nel rispettivo territorio.
Art. 17
Articolo 17.
1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo
possono importare temporaneamente in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata una quantita' ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali in misura proporzionata alla durata del loro soggiorno nel Paese di importazione.
2. Sono egualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio ed una piccola quantita' di tabacco, di sigari e di sigarette destinati al loro uso personale.
3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle
Autorita' doganali e che concernono l'importazione in franchigia temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.
1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo
possono importare temporaneamente in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata una quantita' ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali in misura proporzionata alla durata del loro soggiorno nel Paese di importazione.
2. Sono egualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio ed una piccola quantita' di tabacco, di sigari e di sigarette destinati al loro uso personale.
3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle
Autorita' doganali e che concernono l'importazione in franchigia temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.
Art. 18
Articolo 18.
Sono ammessi in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di
entrata, senza proibizioni ne' restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali del veicolo, restando inteso che il serbatoio normale e' quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.
Sono ammessi in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di
entrata, senza proibizioni ne' restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali del veicolo, restando inteso che il serbatoio normale e' quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.
Art. 19
Articolo 19.
1. I pezzi staccati destinati alla riparazione di un veicolo che
effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni ne' proibizioni, salvo l'osservanza delle formalita' doganali previste dagli ordinamenti delle Parti Contraenti.
2. Per le parti sostituite e non riesportate e' dovuto il pagamento
dei diritti doganali e delle tasse di entrata, in conformita' alle disposizioni della legislazione del Paese di importazione a meno che dette parti siano state cedute gratuitamente a questo Stilo oppure distrutte a spese degli interessati sotto controllo ufficiale.
1. I pezzi staccati destinati alla riparazione di un veicolo che
effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni ne' proibizioni, salvo l'osservanza delle formalita' doganali previste dagli ordinamenti delle Parti Contraenti.
2. Per le parti sostituite e non riesportate e' dovuto il pagamento
dei diritti doganali e delle tasse di entrata, in conformita' alle disposizioni della legislazione del Paese di importazione a meno che dette parti siano state cedute gratuitamente a questo Stilo oppure distrutte a spese degli interessati sotto controllo ufficiale.
Art. 20
Articolo 20.
1. I trasportatori aventi sede nel territorio di una delle Parti
Contraenti e che trasportano merci o viaggiatori in base al presente Accordo sono tenuti al pagamento delle imposte e tasse relative ai veicoli, alla circolazione e ai trasporti, previste dalla legislazione dell'altra Parte Contraente.
2. Allo scopo di pervenire ad una uguaglianza di trattamento la
Commissione mista esaminera' la possibilita' di concedere delle facilitazioni fiscali basate sul principio della reciprocita' e che siano consentite dalle disposizioni vigenti in ciascuno dei due Stati.
1. I trasportatori aventi sede nel territorio di una delle Parti
Contraenti e che trasportano merci o viaggiatori in base al presente Accordo sono tenuti al pagamento delle imposte e tasse relative ai veicoli, alla circolazione e ai trasporti, previste dalla legislazione dell'altra Parte Contraente.
2. Allo scopo di pervenire ad una uguaglianza di trattamento la
Commissione mista esaminera' la possibilita' di concedere delle facilitazioni fiscali basate sul principio della reciprocita' e che siano consentite dalle disposizioni vigenti in ciascuno dei due Stati.
Art. 21
Articolo 21.
I conducenti sono tenuti a portare con se' i documenti che, in
conformita' alle disposizioni interne dei due Stati, sono necessari a varcare la frontiera, come pure i documenti che, secondo le disposizioni interne dello Stato di immatricolazione, sono necessari per condurre il veicolo e per individuarne le caratteristiche tecniche ed inoltre i documenti prescritti dal presente Accordo. Tali documenti devono essere esibiti a richiesta degli organi competenti dell'altra Parte Contraente.
I conducenti sono tenuti a portare con se' i documenti che, in
conformita' alle disposizioni interne dei due Stati, sono necessari a varcare la frontiera, come pure i documenti che, secondo le disposizioni interne dello Stato di immatricolazione, sono necessari per condurre il veicolo e per individuarne le caratteristiche tecniche ed inoltre i documenti prescritti dal presente Accordo. Tali documenti devono essere esibiti a richiesta degli organi competenti dell'altra Parte Contraente.
Art. 22
Articolo 22.
Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti stabiliranno di
comune accordo, e se necessario a mezzo della Commissione mista, le modalita' relative allo scambio dei documenti necessari e dei dati statistici.
Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti stabiliranno di
comune accordo, e se necessario a mezzo della Commissione mista, le modalita' relative allo scambio dei documenti necessari e dei dati statistici.
Art. 23
Articolo 23.
1. Allorche' le Autorita' competenti di una delle Parti Contraenti constatano che un trasportatore o un conducente di un veicolo immatricolato nel territorio dell'altro Stato contravviene alle disposizioni del presente Accordo o alle norme interne, esse possono chiedere alle Autorita' competenti di tale Stato di adottate una delle sanzioni supplementari seguenti:
a) avvertimento;
b) ritiro, a titolo temporaneo ovvero definitivo, parziale o
totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio dello Stato ove la violazione e' stata commessa.
2. Le Autorita' competenti ad applicare la sanzione sono tenute a comunicare alle Autorita' richiedenti se e quali sanzioni siano state applicate.
1. Allorche' le Autorita' competenti di una delle Parti Contraenti constatano che un trasportatore o un conducente di un veicolo immatricolato nel territorio dell'altro Stato contravviene alle disposizioni del presente Accordo o alle norme interne, esse possono chiedere alle Autorita' competenti di tale Stato di adottate una delle sanzioni supplementari seguenti:
a) avvertimento;
b) ritiro, a titolo temporaneo ovvero definitivo, parziale o
totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio dello Stato ove la violazione e' stata commessa.
2. Le Autorita' competenti ad applicare la sanzione sono tenute a comunicare alle Autorita' richiedenti se e quali sanzioni siano state applicate.
Art. 24
Articolo 24.
1. Le Parti Contraenti si notificheranno per via diplomatica quali sono le Autorita' competenti a regolare le questioni relative all'applicazione del presente Accordo.
2. I rappresentanti delle Autorita' competenti di cui al paragrafo I si riuniranno in Commissione mista, alternativamente sul territorio di ciascuno dei due Stati, al fine di:
a) concordare le modalita' di esecuzione dei servizi per i trasporti di viaggiatori nonche' i contingenti delle autorizzazioni di cui all'articolo 8;
b) stabilire di comune accordo i formulari delle concessioni e delle autorizzazioni ed esaminare le modalita' del loro rilascio;
c) esaminare i problemi fiscali di cui all'articolo 20, paragrafo 2;
d) risolvere le difficolta' che potranno eventualmente verificarsi.
3. La Commissione mista potra' inoltre proporre alle Autorita' competenti i provvedimenti suscettibili di facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Stati.
4. Le proposte della Commissione mista sono soggette all'approvazione delle Autorita' competenti delle due Parti Contraenti.
1. Le Parti Contraenti si notificheranno per via diplomatica quali sono le Autorita' competenti a regolare le questioni relative all'applicazione del presente Accordo.
2. I rappresentanti delle Autorita' competenti di cui al paragrafo I si riuniranno in Commissione mista, alternativamente sul territorio di ciascuno dei due Stati, al fine di:
a) concordare le modalita' di esecuzione dei servizi per i trasporti di viaggiatori nonche' i contingenti delle autorizzazioni di cui all'articolo 8;
b) stabilire di comune accordo i formulari delle concessioni e delle autorizzazioni ed esaminare le modalita' del loro rilascio;
c) esaminare i problemi fiscali di cui all'articolo 20, paragrafo 2;
d) risolvere le difficolta' che potranno eventualmente verificarsi.
3. La Commissione mista potra' inoltre proporre alle Autorita' competenti i provvedimenti suscettibili di facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Stati.
4. Le proposte della Commissione mista sono soggette all'approvazione delle Autorita' competenti delle due Parti Contraenti.
Art. 25
Articolo 25.
I trasporti previsti dal presente Accordo sono consentiti a
condizione che al momento dell'ingresso nel territorio di ciascuna Parte Contraente il veicolo che effettua il trasporto sia oggetto di una assicurazione di responsabilita' civile per danni arrecati a terzi sul territorio dell'altra Parte Contraente.
I trasporti previsti dal presente Accordo sono consentiti a
condizione che al momento dell'ingresso nel territorio di ciascuna Parte Contraente il veicolo che effettua il trasporto sia oggetto di una assicurazione di responsabilita' civile per danni arrecati a terzi sul territorio dell'altra Parte Contraente.
Art. 26
Articolo 26.
1. Le fatturazioni ed i trasferimenti valutari dei pagamenti
previsti per i trasporti effettuati in base al presente Accordo devono avvenire in una valuta convertibile nei due Stati e liberamente trasferibile.
2. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le due Parti Contraenti, i pagamenti di cui al paragrafo 1 avranno luogo secondo le disposizioni di tale accordo di pagamento.
1. Le fatturazioni ed i trasferimenti valutari dei pagamenti
previsti per i trasporti effettuati in base al presente Accordo devono avvenire in una valuta convertibile nei due Stati e liberamente trasferibile.
2. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le due Parti Contraenti, i pagamenti di cui al paragrafo 1 avranno luogo secondo le disposizioni di tale accordo di pagamento.
Art. 27
Articolo 27.
Tutte le controversie concernenti l'interpretazione o
l'applicazione del presente Accordo, non risolte dalla Commissione mista, saranno risolte per via diplomatica.
Tutte le controversie concernenti l'interpretazione o
l'applicazione del presente Accordo, non risolte dalla Commissione mista, saranno risolte per via diplomatica.
Art. 28
Articolo 28.
Il presente Accordo non potra' invalidare gli impegni
internazionali assunti dall'una o dall'altra Parte Contraente.
Il presente Accordo non potra' invalidare gli impegni
internazionali assunti dall'una o dall'altra Parte Contraente.
Art. 29
Articolo 29.
1. Il presente Accordo entrera' in vigore 15 giorni dopo che le
Parti Contraenti si saranno notificate per via diplomatica l'espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.
2. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un anno. Sara'
successivamente prorogato di anno in anno per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti Contraenti da notificarsi al piu' tardi tre mesi prima della scadenza del periodo in corso.
FATTO a Roma il 29 luglio 1977, in due originali, dei quali uno in lingua italiana e l'altro in lingua tedesca, ambedue i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica italiana Repubblica democratica tedesca
Ambasciatore Mario Mondello, Klaus Gysi, Ambasciatore
Direttore generale degli Affari Straordinario e Plenipotenziario
Economici al Ministero degli della Repubblica democratica Affari Esteri tedesca nella Repubblica
italiana
Visto, il Ministro degli affari esteri
COLOMBO
1. Il presente Accordo entrera' in vigore 15 giorni dopo che le
Parti Contraenti si saranno notificate per via diplomatica l'espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.
2. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un anno. Sara'
successivamente prorogato di anno in anno per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti Contraenti da notificarsi al piu' tardi tre mesi prima della scadenza del periodo in corso.
FATTO a Roma il 29 luglio 1977, in due originali, dei quali uno in lingua italiana e l'altro in lingua tedesca, ambedue i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica italiana Repubblica democratica tedesca
Ambasciatore Mario Mondello, Klaus Gysi, Ambasciatore
Direttore generale degli Affari Straordinario e Plenipotenziario
Economici al Ministero degli della Repubblica democratica Affari Esteri tedesca nella Repubblica
italiana
Visto, il Ministro degli affari esteri
COLOMBO
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 1980
PERTINI FORLANI - COLOMBO - FORMICA Visto, il Guardasigilli: SARTI