Modifiche della legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente nuove norme sulla panificazione.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico
Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e' sostituito dal seguente:
"I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1980
PERTINI COSSIGA - BISAGLIA - ROGNONI Visto, il Guardasigilli: MORLINO