N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.

Art. 20

ART. 20.

Le autorita' di stato civile di ciascuna Parte Contraente invieranno all'autorita' dell'altra Parte Contraente gli atti di stato civile concernenti i propri cittadini o i cittadini di altri Paesi, redatti senza pagamento di diritti e tasse, richiesti per uso ufficiale. Il motivo dell'uso deve essere debitamente indicato nella domanda.