Adesione alla convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973, e sua esecuzione.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 10 della convenzione stessa.
Convenzione
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese, qui sopra riportato.
CONVENZIONE
relativa all'indicazione dei cognomi e dei nomi nei registri dello stato civile
Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della
Commissione Internazionale dello Stato Civile, nell'intento di assicurare l'indicazione uniforme dei cognomi e dei nomi nei registri dello stato civile, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
ARTICOLO 1.
La presente Convenzione si applica all'indicazione dei cognomi e
dei nomi nei registri dello stato civile, di ogni persona, quale che sia la sua cittadinanza.
Essa non limita l'applicazione delle norme di diritto in vigore
negli Stati contraenti relative alla determinazione dei cognomi e dei nomi.
Essa non pregiudica in nulla i cambiamenti legalmente intervenuti nei cognomi e nei nomi dopo la redazione degli atti o documenti presentati per la formazione di un nuovo atto.
Essa non impedisce che l'autorita' chiamata a formare un nuovo atto
rettifichi in esso gli errori evidenti di redazione che deriverebbero, in relazione ai cognomi ed ai nomi, dagli atti e documenti presentati.
N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese, qui sopra riportato.
CONVENZIONE
relativa all'indicazione dei cognomi e dei nomi nei registri dello stato civile
Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della
Commissione Internazionale dello Stato Civile, nell'intento di assicurare l'indicazione uniforme dei cognomi e dei nomi nei registri dello stato civile, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
ARTICOLO 1.
La presente Convenzione si applica all'indicazione dei cognomi e
dei nomi nei registri dello stato civile, di ogni persona, quale che sia la sua cittadinanza.
Essa non limita l'applicazione delle norme di diritto in vigore
negli Stati contraenti relative alla determinazione dei cognomi e dei nomi.
Essa non pregiudica in nulla i cambiamenti legalmente intervenuti nei cognomi e nei nomi dopo la redazione degli atti o documenti presentati per la formazione di un nuovo atto.
Essa non impedisce che l'autorita' chiamata a formare un nuovo atto
rettifichi in esso gli errori evidenti di redazione che deriverebbero, in relazione ai cognomi ed ai nomi, dagli atti e documenti presentati.
Art. 2
ARTICOLO 2.
Allorche' un atto deve essere iscritto in un registro di stato
civile da un'autorita' di uno Stato contraente e a tal fine viene presentata una copia o un estratto di un atto di stato civile o un altro documento che riporti i cognomi e i nomi scritti negli stessi caratteri della lingua in cui l'atto deve essere redatto, tali cognomi e nomi saranno riprodotti letteralmente, senza modifica ne' traduzione.
Saranno egualmente riprodotti i segni diacritici riportati da tali cognomi e nomi, anche se detti segni non esistono nella lingua in cui l'atto deve essere redatto.
Allorche' un atto deve essere iscritto in un registro di stato
civile da un'autorita' di uno Stato contraente e a tal fine viene presentata una copia o un estratto di un atto di stato civile o un altro documento che riporti i cognomi e i nomi scritti negli stessi caratteri della lingua in cui l'atto deve essere redatto, tali cognomi e nomi saranno riprodotti letteralmente, senza modifica ne' traduzione.
Saranno egualmente riprodotti i segni diacritici riportati da tali cognomi e nomi, anche se detti segni non esistono nella lingua in cui l'atto deve essere redatto.
Art. 3
ARTICOLO 3.
Allorche' un atto deve essere iscritto in un registro di stato
civile dalle autorita' di uno Stato contraente e a tale fine viene presentata una copia o un estratto di un atto di stato civile od un altro documento che riporti i cognomi ed i nomi scritti in caratteri diversi da quelli della lingua in cui l'atto deve essere redatto, tali cognomi e nomi saranno, senza alcuna traduzione, riprodotti per translitterazione nella massima misura possibile.
Ove esistano norme raccomandate dall'Organizzazione Internazionale di Normalizzazione (ISO) tali norme dovranno essere applicate.
Allorche' un atto deve essere iscritto in un registro di stato
civile dalle autorita' di uno Stato contraente e a tale fine viene presentata una copia o un estratto di un atto di stato civile od un altro documento che riporti i cognomi ed i nomi scritti in caratteri diversi da quelli della lingua in cui l'atto deve essere redatto, tali cognomi e nomi saranno, senza alcuna traduzione, riprodotti per translitterazione nella massima misura possibile.
Ove esistano norme raccomandate dall'Organizzazione Internazionale di Normalizzazione (ISO) tali norme dovranno essere applicate.
Art. 4
ARTICOLO 4.
Nel caso di diversita' nella grafia dei cognomi e nomi tra vari
documenti presentati, l'interessato sara' indicato conformemente agli atti di stato civile e ai documenti che stabiliscono la sua identita' redatti nello Stato di cui egli era cittadino, al momento della formazione dell'atto o del documento.
Per l'applicazione della presente disposizione, il termine
"cittadino" comprende le persone che abbiano la cittadinanza di tale Stato nonche' i rifugiati e gli apolidi il cui status personale sia regolato dalla legge del suddetto Stato.
Nel caso di diversita' nella grafia dei cognomi e nomi tra vari
documenti presentati, l'interessato sara' indicato conformemente agli atti di stato civile e ai documenti che stabiliscono la sua identita' redatti nello Stato di cui egli era cittadino, al momento della formazione dell'atto o del documento.
Per l'applicazione della presente disposizione, il termine
"cittadino" comprende le persone che abbiano la cittadinanza di tale Stato nonche' i rifugiati e gli apolidi il cui status personale sia regolato dalla legge del suddetto Stato.
Art. 5
ARTICOLO 5.
In mancanza di norme contrarie di diritto interno in tale materia, in ogni atto iscritto in un registro di stato civile dalle autorita' di uno Stato contraente, la persona priva di cognome o il cui cognome non sia noto, sara' indicata dai suoi soli nomi. Se essa non ha nomi o se anche questi sono sconosciuti, sara' indicata nell'atto mediante l'appellativo con il quale e' conosciuta.
In mancanza di norme contrarie di diritto interno in tale materia, in ogni atto iscritto in un registro di stato civile dalle autorita' di uno Stato contraente, la persona priva di cognome o il cui cognome non sia noto, sara' indicata dai suoi soli nomi. Se essa non ha nomi o se anche questi sono sconosciuti, sara' indicata nell'atto mediante l'appellativo con il quale e' conosciuta.
Art. 6
ARTICOLO 6.
Allorche' in due o piu' atti iscritti nei registri dello stato
civile da parte di autorita' degli Stati contraenti una medesima persona e' indicata con cognomi e nomi differenti, le autorita' competenti di ogni Stato contraente adotteranno, se del caso, misure volte a eliminare le diversita'.
A tal fine, le autorita' degli Stati contraenti potranno mettersi in contatto direttamente tra loro.
Allorche' in due o piu' atti iscritti nei registri dello stato
civile da parte di autorita' degli Stati contraenti una medesima persona e' indicata con cognomi e nomi differenti, le autorita' competenti di ogni Stato contraente adotteranno, se del caso, misure volte a eliminare le diversita'.
A tal fine, le autorita' degli Stati contraenti potranno mettersi in contatto direttamente tra loro.
Art. 7
ARTICOLO 7.
Gli Stati firmatari notificheranno al Consiglio Federale Svizzero l'adempimento delle procedure richieste per rendere applicabile la presente Convenzione sul proprio territorio.
Il Consiglio Federale Svizzero informera' gli Stati contraenti e il
Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile di ogni notifica ai sensi del comma precedente.
Gli Stati firmatari notificheranno al Consiglio Federale Svizzero l'adempimento delle procedure richieste per rendere applicabile la presente Convenzione sul proprio territorio.
Il Consiglio Federale Svizzero informera' gli Stati contraenti e il
Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile di ogni notifica ai sensi del comma precedente.
Art. 8
ARTICOLO 8.
La presente Convenzione entrera' in vigore a decorrere dal
trentesimo giorno successivo alla data del deposito della seconda notifica e avra' efficacia da quel momento tra i due Stati che hanno adempiuto a tale formalita'. Per ciascuno Stato contraente che adempia successivamente alla formalita' previsti dall'articolo precedente, la presente Convenzione avra' efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data del deposito della sua notifica.
La presente Convenzione entrera' in vigore a decorrere dal
trentesimo giorno successivo alla data del deposito della seconda notifica e avra' efficacia da quel momento tra i due Stati che hanno adempiuto a tale formalita'. Per ciascuno Stato contraente che adempia successivamente alla formalita' previsti dall'articolo precedente, la presente Convenzione avra' efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data del deposito della sua notifica.
Art. 9
ARTICOLO 9.
La presente Convenzione si applica nel pieno diritto su tutta
l'estensione del territorio metropolitano di ogni Stato contraente.
Ogni Stato potra', in occasione della firma, della notifica,
dell'adesione, o successivamente, dichiarare mediante notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero che le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili ad uno o piu' suoi territori extrametropolitani, e a Stati o territori di cui esso si assume la responsabilita' internazionale. Il Consiglio Federale Svizzero informera' di tale ultima notifica ognuno degli Stati contraenti e il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. Le disposizioni della presente Convenzione diverranno applicabili, nel o nei territori indicati nella notifica, il sessantesimo giorno successivo alla data in cui il Consiglio Federale Svizzero avra' ricevuto la suddetta notifica.
Ogni Stato che abbia fatto una dichiarazione conformemente alle
disposizioni del comma 2 del presente articolo potra' in seguito dichiarare in qualsiasi momento, mediante notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero, che la presente Convenzione cessera' di essere applicabile ad uno o piu' Stati o territori indicati nella dichiarazione.
Il Consiglio Federale Svizzero informera' della nuova notifica
ciascuno degli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.
La Convenzione cessera' di essere applicabile allo Stato o al
territorio indicati il sessantesimo giorno successivo alla data in cui il Consiglio Federale Svizzero avra' ricevuto la suddetta notifica.
La presente Convenzione si applica nel pieno diritto su tutta
l'estensione del territorio metropolitano di ogni Stato contraente.
Ogni Stato potra', in occasione della firma, della notifica,
dell'adesione, o successivamente, dichiarare mediante notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero che le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili ad uno o piu' suoi territori extrametropolitani, e a Stati o territori di cui esso si assume la responsabilita' internazionale. Il Consiglio Federale Svizzero informera' di tale ultima notifica ognuno degli Stati contraenti e il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. Le disposizioni della presente Convenzione diverranno applicabili, nel o nei territori indicati nella notifica, il sessantesimo giorno successivo alla data in cui il Consiglio Federale Svizzero avra' ricevuto la suddetta notifica.
Ogni Stato che abbia fatto una dichiarazione conformemente alle
disposizioni del comma 2 del presente articolo potra' in seguito dichiarare in qualsiasi momento, mediante notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero, che la presente Convenzione cessera' di essere applicabile ad uno o piu' Stati o territori indicati nella dichiarazione.
Il Consiglio Federale Svizzero informera' della nuova notifica
ciascuno degli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.
La Convenzione cessera' di essere applicabile allo Stato o al
territorio indicati il sessantesimo giorno successivo alla data in cui il Consiglio Federale Svizzero avra' ricevuto la suddetta notifica.
Art. 10
ARTICOLO 10.
Ogni Stato membro della Commissione Internazionale dello Stato
Civile, del Consiglio d'Europa, della Organizzazione delle Nazioni Unite o di una organizzazione specializzata delle Nazioni Unite, potra' aderire alla presente Convenzione. L'atto di adesione sara' depositato presso il Consiglio Federale Svizzero il quale informera' ognuno degli Stati contraenti e il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile di ogni deposito di atti di adesione. La Convenzione entrera' in vigore, per lo Stato aderente, il trentesimo giorno successivo alla data del deposito dell'atto di adesione.
Il deposito dell'atto di adesione potra' aver luogo solo dopo
l'entrata in vigore della presente Convenzione.
Ogni Stato membro della Commissione Internazionale dello Stato
Civile, del Consiglio d'Europa, della Organizzazione delle Nazioni Unite o di una organizzazione specializzata delle Nazioni Unite, potra' aderire alla presente Convenzione. L'atto di adesione sara' depositato presso il Consiglio Federale Svizzero il quale informera' ognuno degli Stati contraenti e il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile di ogni deposito di atti di adesione. La Convenzione entrera' in vigore, per lo Stato aderente, il trentesimo giorno successivo alla data del deposito dell'atto di adesione.
Il deposito dell'atto di adesione potra' aver luogo solo dopo
l'entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 11
ARTICOLO 11.
La presente Convenzione restera' in vigore senza limiti di durata.
Ciascuno degli Stati contraenti avra' tuttavia la facolta' di denunziarla in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata per iscritto al Consiglio Federale Svizzero che ne informera' gli altri Stati contraenti e il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.
Tale facolta' di denuncia non potra' essere esercitata prima della scadenza del periodo di un anno a decorrere dalla notifica prevista all'articolo 8 o dall'adesione.
La denuncia avra' efficacia a partire da sei mesi dopo la data in cui il Consiglio Federale Svizzero avra' ricevuto la notifica prevista al comma primo del presente articolo.
IN FEDE DI CHE i rappresentanti sottoscritti, debitamente
autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO A Berna il tredici settembre millenovecentosettantatre in
unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio Federale Svizzero e di cui una copia certificata conforme sara' trasmessa per via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti e al Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.
Per la Repubblica Federale di Germania
Per la Repubblica Federale di Germania e' considerato cittadino ai sensi della presente Convenzione chiunque sia Tedesco ai sensi della legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania
FERID MUEHLENHOVER
Per la Repubblica Austriaca
FRITZ SCHWIND
Per il Regno del Belgio
LEROY
Per il Granducato di Lussemburgo
HENRI DELVAUX
Per il Regno dei Paesi Bassi
Per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, i termini "territorio
metropolitano" e "territorio extrametropolitano" usati nel testo della Convenzione significano, data l'uguaglianza esistente dal punto di vista del diritto pubblico tra Paesi Bassi, Surinam e Antille
Olandesi, "territorio europeo" e "territori non-europei"
J. VAN RIJN VAN ALKEMADE
Per la Repubblica Turca
SUAT BILGE
La presente Convenzione restera' in vigore senza limiti di durata.
Ciascuno degli Stati contraenti avra' tuttavia la facolta' di denunziarla in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata per iscritto al Consiglio Federale Svizzero che ne informera' gli altri Stati contraenti e il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.
Tale facolta' di denuncia non potra' essere esercitata prima della scadenza del periodo di un anno a decorrere dalla notifica prevista all'articolo 8 o dall'adesione.
La denuncia avra' efficacia a partire da sei mesi dopo la data in cui il Consiglio Federale Svizzero avra' ricevuto la notifica prevista al comma primo del presente articolo.
IN FEDE DI CHE i rappresentanti sottoscritti, debitamente
autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO A Berna il tredici settembre millenovecentosettantatre in
unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio Federale Svizzero e di cui una copia certificata conforme sara' trasmessa per via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti e al Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.
Per la Repubblica Federale di Germania
Per la Repubblica Federale di Germania e' considerato cittadino ai sensi della presente Convenzione chiunque sia Tedesco ai sensi della legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania
FERID MUEHLENHOVER
Per la Repubblica Austriaca
FRITZ SCHWIND
Per il Regno del Belgio
LEROY
Per il Granducato di Lussemburgo
HENRI DELVAUX
Per il Regno dei Paesi Bassi
Per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, i termini "territorio
metropolitano" e "territorio extrametropolitano" usati nel testo della Convenzione significano, data l'uguaglianza esistente dal punto di vista del diritto pubblico tra Paesi Bassi, Surinam e Antille
Olandesi, "territorio europeo" e "territori non-europei"
J. VAN RIJN VAN ALKEMADE
Per la Repubblica Turca
SUAT BILGE
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1980
PERTINI COSSIGA - COLOMBO - MORLINO - ROGNONI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Convention
CONVENTION
relative a' l'indication des noms et prenoms dans les registres de l'etat civil
Parte di provvedimento in formato grafico
relative a' l'indication des noms et prenoms dans les registres de l'etat civil
Parte di provvedimento in formato grafico