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Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.



L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio e' effettuata nei seguenti modi:
a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilita' generale dello Stato, la somma di denaro piu' elevata, da corrispondersi, in unica soluzione all'atto del conferimento, all'Amministrazione dei monopoli, se trattasi di rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ovvero di rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti del titolare;
b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione o di rivendite di prima e seconda categoria vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare importanza, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
In presenza di piu' aspiranti e' preferito chi offra la somma piu' elevata sulla misura base stabilita dalla commissione.
La stessa procedura e' seguita per l'assegnazione delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi gia' intestatari di analoghi esercizi nel territorio di provenienza;
c) secondo le modalita' gia' stabilite dagli articoli 21, secondo comma 25, quinto e settimo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione non superiore a 30 mila abitanti, nonche' di quelle di seconda categoria, vacanti del titolare. (1) ((2))

AGGIORNAMENTO (1)
La L. 29 gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con l'art. 1) che, in deroga a quanto disposto dal presente articolo, "al gestore di un magazzino di vendita di generi di monopolio soppresso e' consentito ottenere la diretta e gratuita assegnazione di una rivendita, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditivita' previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie.
Il gestore che intende ottenere l'assegnazione deve presentare domanda all'ispettorato compartimentale competente per territorio entro centoventi giorni dalla comunicazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la data di decorrenza della soppressione. La disposizione si applica altresi' al coadiutore del gestore che abbia rinunciato espressamente al conferimento della tabaccheria.
Le rivendite di cui ai commi precedenti non sono soggette al triennio di esperimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e possono essere cedute in deroga all'articolo 31 della predetta legge nel testo sostituito dall'articolo 8 della presente legge.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 94) che: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni, ai delegati della gestione dimessi, salvo che per inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio e' consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio su istanza da presentare all'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditivita' previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma di 12.000 euro rateizzabili in tre anni. Le rivendite assegnate non sono soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto comma dell' articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293".
La stessa legge ha, inoltre, disposto (con l'art. 1, comma 95) che: "Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 2.


Le somme introitate dall'Amministrazione dei monopoli per il titolo indicato all'articolo 1 saranno versate in apposito capitolo del bilancio della stessa Amministrazione.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.


I reggenti provvisori dei magazzini ed i gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente gestiscono qualora lo richiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.


I coadiutori dei magazzini o delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione dei magazzini o rivendite presso cui prestavano servizio, nel caso di vacanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'assegnazione dovra' essere richiesta dagli interessati non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.


Non puo' ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunziato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti.

Art. 6.


Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, si applica anche alle rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.
La facolta', concessa dall'articolo 58 del regolamento sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, agli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione dei monopoli di rinnovare direttamente, allo stesso titolare che abbia gestito senza dar luogo a rilievi, l'appalto o la gestione della rivendita, deve intendersi concessa allo stesso ispettorato compartimentale unitamente alla direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato o ad altro ente concedente, relativamente all'appalto od alla gestione delle rivendite site nelle stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.

Art. 7.


(( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 29 GENNAIO 1986, N. 25 ))

Art. 9.


Al numero 2) dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, le parole: "della organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa" sono sostituite con le seguenti: "delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative".

Art. 10.


(( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 29 GENNAIO 1986, N. 25 ))

Art. 11.



Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, incompatibili con le disposizioni della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1980
PERTINI COSSIGA - REVIGLIO Visto, il Guardasigilli: MORLINO