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Incremento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


A decorrere dall'esercizio finanziario 1980, il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche, previsto dall'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, elevato con legge 10 maggio 1976, n. 344, e' ulteriormente elevato a lire 4 miliardi e 50 milioni.
Il contributo annuo in favore del centro sperimentale di cinematografia di cui all'articolo 45, lettera i), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e' stabilito dall'esercizio finanziario 1980 in lire un miliardo.
Il contributo annuo in favore della Cineteca nazionale, di cui all'articolo 45, lettera o), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e' stabilito dall'esercizio finanziario 1980 in lire 500 milioni.

Art. 2.


All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero 41 tesoro, relativo all'anno finanziario 1980.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA - D'AREZZO - PANDOLFI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO