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Incorporamento di unita' di leva nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali guardie di pubblica sicurezza ausiliarie.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


((Il Ministro dell'interno e' autorizzato a reclutare, annualmente, nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, un contingente di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda, qualora abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorita' militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nell'Amministrazione della pubblica sicurezza)).
L'entita' del contingente da reclutare viene stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa.
Il servizio delle guardie di pubblica sicurezza ausiliarie e', a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata e' uguale alla ferma di leva per l'Esercito.
Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono assegnate ad istituti di istruzione per un addestramento militare e tecnico-professionale della durata di quattro mesi. Nel successivo impiego dovra' tenersi conto del loro particolare grado di addestramento.
Il servizio verra' svolto possibilmente nella regione o nelle aree regionali ove risiede la guardia ausiliaria di pubblica sicurezza.

Art. 2.


Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono soggette alle norme del relativo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nonche' alle norme di servizio previste per gli appartenenti a tale Corpo.
Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza al compimento del quarto mese di servizio e con la medesima decorrenza e' loro attribuito il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per i carabinieri ausiliari.

Art. 3.


Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio di polizia, le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 APRILE 1981, N. 121))
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 APRILE 1981, N. 121))
In ogni caso, il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie contraggano la ferma volontaria di anni tre.

Art. 4.


Il Ministero dell'interno puo' in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie dal servizio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con provvedimento motivato.
Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie esonerate vengono poste a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1980
PERTINI COSSIGA - ROGNONI - MORLINO - LAGORIO - REVIGLIO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO