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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978.