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Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede provvisoria fra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con nota interpretativa, firmati a Roma il 26 luglio 1978.

Accordo - art. XXI

Articolo XXI.
(Disposizioni generali)


SEZIONE 42.

Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunita' conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e immunita' hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni di questo Stato.

SEZIONE 43.

(a) Il Presidente prendera' tutte le misure atte ad impedire ogni abuso dei privilegi e delle immunita' concessi dal presente Accordo, ed all'uopo stabilira' le norme e i regolamenti eventualmente necessari ed utili nei riguardi dei funzionari del Fondo e di tutte le altre persone interessate;
(b) ove il Governo ritenga che vi sia stato abuso di un privilegio o di un'immunita' concessa dal presente Accordo, il Presidente si consultera', su richiesta, con le Autorita' italiane competenti, allo scopo di stabilire se vi sia stato o meno abuso. Se tali consultazioni non portassero a un risultato soddisfacente per il Presidente e per il Governo, la questione sara' regolata in base alla procedura prevista dall'Articolo XX.

SEZIONE 44.
Il Fondo prevedera' opportune disposizioni per istituire sistemi di soluzione di:
(i) controversie di diritto privato, derivanti da contratti o altre transazioni in cui il Fondo sia parte in causa;
(ii) controversie che coinvolgano un funzionario del Fondo che, in ragione della propria posizione ufficiale, goda dell'immunita', se tale immunita' non e' stata tolta.