Abrogazione del numero 7) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.
Art. 1.
Il numero 7) del primo comma dell'art. 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' abrogato.
Le operazioni per l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che acquistano il diritto elettorale in applicazione del disposto del primo comma possono avere luogo fino al 24 maggio 1980.