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Attribuzione ai competenti organi regionali della potesta' di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte commercializzato negli anni 1979 e 1980.

Art. 1.


Nelle regioni in cui non siano operanti le associazioni dei produttori, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, i competenti organi delle regioni sono autorizzati ad esercitare la potesta' attribuita agli assessori regionali dall'articolo 12 della stessa legge per il latte commercializzato negli anni 1979 e 1980.