Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1978, n. 234, riguardante il credito navale agevolato.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
In aggiunta ai limiti di impegno previsti dalle precedenti norme sul credito navale, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1980 e 1981.
All'onere relativo all'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvidenze per l'industria cantieristica, per il credito navale e per le riparazioni navali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
Il Ministro della marina mercantile trasmette in via preliminare l'elenco delle richieste di utilizzazione del fondo alla commissione di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, che lo rende pubblico ed esprime anche parere consultivo sulla concessione dei contributi.
Art. 3.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 25 maggio 1978, n. 234, e sostituito dai seguenti:
"Il prezzo di cui al precedente comma deve essere ritenuto accettabile, in via preliminare, dal Ministero della marina mercantile, tenuto conto, per le nuove costruzioni, senza alcuna considerazione del costo di costruzione, del prezzo di unita' similari sul mercato italiano o, in mancanza, sul mercato internazionale.
Le valutazioni del Ministero della marina mercantile sul prezzo delle costruzioni ammesse a contributo vengono comunicate alla commissione di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26".
Art. 4.
All'articolo 5 della legge 25 maggio 1978, n. 234, e aggiunto il seguente comma:
"In via transitoria, per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 1976, l'ammissione al contributo avviene in base ai criteri di priorita' vigenti alla data dell'ammissione stessa".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 1980
PERTINI COSSIGA - SIGNORELLO - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: MORLINO