Estinzione del convitto "Dante Alighieri" di Messina e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Messina.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il convitto "Dante Alighieri" di Messina, disciplinato dallo statuto approvato con regio decreto 13 luglio 1933, n. 1073, e' estinto.
Il patrimonio mobiliare e immobiliare del convitto, di cui al primo comma, e' assegnato in proprieta' al comune di Messina che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del convitto stesso.
Alle operazioni di consegna al sindaco del comune di Messina provvede il commissario straordinario del convitto, con l'intervento del provveditore agli studi di Messina.
I beni del convitto devono essere destinati a finalita' di pubblico interesse.
Art. 2.
L'assegnazione di cui alla presente legge e i relativi atti sono esenti da ogni tributo.
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1980
PERTINI COSSIGA - VALITUTTI - ROGNONI - REVIGLIO Visto, il Guardasigilli: MORLINO